Art. 12. 
             Osservatorio nazionale per il volontariato 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari   sociali,   e'   istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro
per gli affari sociali o da un  suo  delegato  e  composto  da  dieci
rappresentanti  delle   organizzazioni   e   delle   federazioni   di
volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da  tre
rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si  avvale  del  personale,  dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione  dal  Segretariato  generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: 
    a) provvedere al censimento delle organizzazioni di  volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte; 
    b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; 
    c) fornire ogni utile elemento per la promozione  e  lo  sviluppo
del volontariato; 
    d)  approvare   progetti   sperimentali   elaborati,   anche   in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri  di  cui  all'articolo  6  per  far  fronte  ad
emergenze sociali e per favorire  l'applicazione  di  metodologie  di
intervento particolarmente avanzate; 
    e)   offrire   sostegno   e   consulenza    per    progetti    di
informatizzazione e di banche-dati nei settori  di  competenza  della
presente legge; 
    f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno  e
sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; 
    g)  sostenere,  anche  con  la  collaborazione   delle   regioni,
iniziative di formazione ed  aggiornamento  per  la  prestazione  dei
servizi; 
    h)  pubblicare  un  bollettino  periodico   di   informazione   e
promuovere  altre  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle
notizie attinenti l'attivita' di volontariato; 
    i) promuovere, con cadenza triennale,  una  Conferenza  nazionale
del  volontariato,  alla   quale   partecipano   tutti   i   soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. 
  2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo  per  il  volontariato,
finalizzato a sostenere  finanziariamente  i  progetti  di  cui  alla
lettera d) del comma 1.