Art. 12. Disciplina transitoria 1. Le cooperative sociali gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste. 2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 12: - Il testo degli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile e' il seguente: "Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452". "Art. 2375 (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea), secondo comma . - Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio".