ART. 12. 
                         Piano per il parco 
1. La tutela dei valori  naturali  ed  ambientali  affidata  all'Ente
parco e' perseguita attraverso lo strumento del piano per  il  parco,
di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare
i seguenti contenuti: 
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree
o parti caratterizzate da forme differenziate  di  uso,  godimento  e
tutela; 
b) vincoli, destinazioni  di  uso  pubblico  e  privato  e  norme  di
attuazione relative con riferimento  alle  varie  aree  o  parti  del
piano; 
c) sistemi di accessibilita' veicolare  e  pedonale  con  particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai  disabili,  ai
portatori di handicap e agli anziani; 
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione  e  la  funzione
sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi,  aree
di campeggio, attivita' agro-turistiche; 
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna  e
sull'ambiente naturale in genere. 
2. Il piano suddivide il territorio  in  base  al  diverso  grado  di
protezione, prevedendo: 
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente  naturale  e'  conservato
nella sua integrita'; 
b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove
opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere  di
trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite  le
utilizzazioni  produttive  tradizionali,   la   realizzazione   delle
infrastrutture  strettamente  necessarie,   nonche'   interventi   di
gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresi'
ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai  sensi  delle
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457; 
c) aree di protezione  nelle  quali,  in  armonia  con  le  finalita'
istitutive ed in conformita' ai criteri  generali  fissati  dall'Ente
parco,  possono  continuare,  secondo  gli  usi  tradizionali  ovvero
secondo metodi di agricoltura  biologica,  le  attivita'  agro-silvo-
pastorali nonche' di pesca e raccolta di  prodotti  naturali,  ed  e'
incoraggiata  anche  la  produzione  artigianale  di  qualita'.  Sono
ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c)
del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del  1978,
salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; 
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del  medesimo
ecosistema,   piu'   estesamente   modificate   dai    processi    di
antropizzazione, nelle quali sono  consentite  attivita'  compatibili
con le finalita' istitutive del parco e finalizzate al  miglioramento
della vita socio-culturale delle collettivita' locali  e  al  miglior
godimento del parco da parte dei visitatori. 
3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro sei mesi  della  sua
istituzione in base ai criteri ed alle finalita' di cui alla presente
legge ed e' adottato dalla regione entro i successivi  quattro  mesi,
sentiti gli enti locali. 
4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi
dei comuni, delle comunita'  montane  e  delle  regioni  interessate;
chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi
quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni scritte,  sulle
quali l'Ente parco esprime il proprio  parere  entro  trenta  giorni.
Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione  si
pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente  parco
per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2 e d'intesa,  oltre  che  con  l'Ente  parco,  anche  con  i  comuni
interessati per quanto concerne le aree di cui alla  lettera  d)  del
medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.  Qualora  il
piano non venga approvato entro ventiquattro mesi  dalla  istituzione
dell'Ente parco,  alla  regione  si  sostituisce  un  comitato  misto
costituito  da  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente  e   da
rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale  esperisce
i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese;  qualora
le intese in questione  non  vengano  raggiunte  entro  i  successivi
quattro mesi, il  Ministro  dell'ambiente  rimette  la  questione  al
Consiglio dei ministri che decide in via definitiva. 
5. In caso di  inosservanza  dei  termini  di  cui  al  comma  3,  si
sostituisce    all'amministrazione    inadempiente    il     Ministro
dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con  un  commissario
ad acta. 
6. Il piano e' modificato con la stessa procedura necessaria alla sua
approvazione ed e' aggiornato  con  identica  modalita'  almeno  ogni
dieci anni. 
7.  Il  piano  ha  effetto  di  dichiarazione  di  pubblico  generale
interesse e di urgenza e di indifferibilita' per  gli  interventi  in
esso previsti e sostituisce ad ogni livello  i  piani  paesistici,  i
piani  territoriali  o  urbanistici  e  ogni   altro   strumento   di
pianificazione. 
8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana  e  nel   Bollettino   ufficiale   della   regione   ed   e'
immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni  e  dei
privati. 
 
          Nota all'art. 12:
          -  Il testo dell'art. 31, primo comma, lettere a), b) e c),
          della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale)
          e' il seguente:
          "Gli  interventi  di  recupero  del   patrimonio   edilizio
          esistente sono cosi' definiti:
          a)   interventi   di  manutenzione  ordinaria,  quelli  che
          riguardano  le  opere  di   riparazione,   rinnovamento   e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli
          impianti tecnologici esistenti;
          b)  interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le
          modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
          strutturali  degli  edifici,  nonche'  per  realizzare   ed
          integrare  i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino i volumi  e  le  superfici  delle  singole
          unita'   immobiliari   e  non  comportino  modifiche  delle
          destinazioni di uso;
          c)  interventi  di  restauro e di risanamento conservativo,
          quelli rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad
          assicurarne    la   funzionalita'   mediante   un   insieme
          sistematico di  opere  che,  nel  rispetto  degli  elementi
          tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
          consentano  destinazioni  d'uso  con essi compatibili. Tali
          interventi comprendono il consolidamento, il  ripristino  e
          il  rinnovo  degli  elementi  accessori  e  degli  impianti
          richiesti dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli
          elementi estranei all'organismo edilizio".