Art. 12. (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture) 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale della procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare. 3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato. 4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione centrale dello Stato. 5. Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
Note all'art. 12: - La direttiva CEE n. 89/665 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 395 del 30 dicembre 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 26 febbraio 1990 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 71/305 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 18 agosto 1971. - La direttiva CEE n. 77/62 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 13 del 15 gennaio 1977. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987. L'art. 19 recita: "Art. 19 (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie). - 1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. 2. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma I sara' corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Al relativo onere si fara' fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul capitolo 6921 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 37, per l'esercizio finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione della dotazione iscritta al capitolo 6942 della rubrica stessa". - La legge 9 marzo 1989, n. 86 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 1989. L'art. 12 recita: "Art. 12 (Inadempimenti degli enti pubblici). - 1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 1, comma 1, dipende da inattivita' di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere. 2. Perdurando l'inattivita' oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente".