Art. 12-quinquies. Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque )) (( attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o )) (( disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di )) (( eludere le disposizioni di legge in materia di misure di )) (( prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare )) (( la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 )) (( -bis e 648 -ter del codice penale, e' punito con la )) (( reclusione da due a sei anni. )) (( 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, )) (( 648 -bis e 648 - ter del codice penale, coloro nei )) (( cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti )) (( dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, )) (( o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste )) (( dall'articolo 416 -bis del codice penale ovvero al fine )) (( di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo )) (( stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416 )) (( -bis, 629, 630, 644 e 644 -bis del codice penale e )) (( agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di )) (( disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, )) (( prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di )) (( tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si )) (( procede per l'applicazione di una misura di prevenzione )) (( personale, i quali, anche per interposta persona fisica o )) (( giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' )) (( a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore )) (( sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle )) (( imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei )) (( quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono )) (( puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, )) (( beni o altre utilita' sono confiscati. ))
Articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, 648-bis e 648-ter del c.p.: Riguardano, rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; il delitto di usura; il delitto di usura impropria; la ricettazione; il riciclaggio; l'impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita (per il testo dell'art. 416-bis v. in nota all'art. 11-bis; per il testo dell'art. 644 v. in nota all'art. 11-quinquies; per il testo dell'art. 644-bis v. nell'art. 11-quinquies). Articoli 73 e 74 del t.u. sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: Riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.