Art. 12-quinquies.
                      Trasferimento fraudolento
                 e possesso ingiustificato di valori
(( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque    ))
(( attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o             ))
(( disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di      ))
(( eludere le disposizioni di legge in materia di misure di        ))
(( prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare ))
(( la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 ))
(( -bis e 648 -ter del codice penale, e' punito con la             ))
(( reclusione da due a sei anni.                                   ))
(( 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648,    ))
(( 648 -bis e 648 - ter del codice penale, coloro nei              ))
(( cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti ))
(( dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, ))
(( o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste    ))
(( dall'articolo 416 -bis del codice penale ovvero al fine         ))
(( di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo      ))
(( stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416 ))
(( -bis, 629, 630, 644 e 644 -bis del codice penale e              ))
(( agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di ))
(( disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,            ))
(( prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di        ))
(( tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della   ))
(( Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si  ))
(( procede per l'applicazione di una misura di prevenzione         ))
(( personale, i quali, anche per interposta persona fisica o       ))
(( giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita'  ))
(( a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore   ))
(( sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle     ))
(( imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei  ))
(( quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono   ))
(( puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro,     ))
(( beni o altre utilita' sono confiscati.                          ))
 
          Articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis,  648,  648-bis  e
          648-ter del c.p.:
            Riguardano,   rispettivamente,   l'associazione  di  tipo
          mafioso; il delitto di estorsione; il delitto di  sequestro
          di  persona  a scopo di estorsione; il delitto di usura; il
          delitto   di   usura   impropria;   la   ricettazione;   il
          riciclaggio;  l'impiego  di  denaro,  beni  o  utilita'  di
          provenienza illecita (per il testo dell'art. 416-bis v.  in
          nota all'art. 11-bis; per il testo dell'art. 644 v. in nota
          all'art.  11-quinquies;  per  il testo dell'art. 644-bis v.
          nell'art. 11-quinquies).
          Articoli 73 e 74 del t.u. sugli stupefacenti, approvato con
          D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309:
             Riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico
          illecito   di   sostanze   stupefacenti    o    psicotrope;
          l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
          stupefacenti o psicotrope.