Art. 12.
                  Caratteristiche delle autovetture
  1. Le autovetture adibite  al  servizio  di  taxi  sono  munite  di
tassametro  omologato,  attraverso  la  sola  lettura  del  quale  e'
deducibile il corrispettivo da pagare.
  2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e'  portata
a  conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti
sul cruscotto dell'autovettura.
  3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto  un
contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
  4.  Ad  ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati
un numero d'ordine ed una targa con  la  scritta  in  nero  "servizio
pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
  5.  Le  autovetture  adibite al servizio di noleggio con conducente
portano,  all'interno  del  parabrezza  anteriore   e   sul   lunotto
posteriore,  un  contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate
di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile,  dello
stemma  del  comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero
progressivo.
  6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce  con  proprio decreto
l'obbligo di adottare un colore uniforme  per  tutte  le  autovetture
adibite  al  servizio  di taxi immatricolate a partire dal 1› gennaio
successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
  7.  A  partire  dal  1›   gennaio   1992   i   veicoli   di   nuova
immatricolazione  adibiti  al  servizio  di  taxi  o  al  servizio di
noleggio  con  conducente  dovranno   essere   muniti   di   marmitte
catalitiche   o  di  altri  dispositivi  atti  a  ridurre  i  carichi
inquinanti. Tali dispositivi sono individuati  con  apposito  decreto
del  Ministro  dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.