Art. 12. 
                      Iniziative delle regioni 
 
  1. Le regioni,  anche  a  statuto  speciale,  nonche'  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, attuano per  le  finalita'  coerenti
con la presente legge, in accordo con le associazioni  di  categoria,
programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonche'
la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione organizzativa, di  supporto  alle  attivita'  agevolate
dalla presente legge. 
  2. Per la realizzazione  di  tali  programmi,  le  regioni  possono
stipulare apposite  convenzioni  con  enti  pubblici  e  privati  che
abbiano caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza  in
materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale. 
  3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma
1,  le  regioni  possono  ottenere  contributi  dal  Fondo   di   cui
all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per  cento  della  spesa
prevista.