Art. 12. Iniziative delle regioni 1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attivita' agevolate dalla presente legge. 2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale. 3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.