Art. 12. Aliquote di rendimento 1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata: Quote di retribuzione eccedenti il limite Quote di pensione (in percentuale del limite stesso) corrispondenti per ogni anno di anzianita' contributiva complessiva ___ ___ Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . . . . . . . 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . . . . . . . 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu' el- evate, e con scaglionamento riferito alla meta' delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 21, comma 6, e relativa tabella (come sostituita del presente decreto) della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), e' il seguente: "6. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa. TABELLA Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianita' Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva (espresse in percentuale del limite stesso) complessiva ___ ___ Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . . . . . . 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . . . . . . 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . . . . 0,90". - L'art. 8, comma 1, della legge n. 480/1988 sostituisce, con il testo che segue, l'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), gia' sostituito dall'art. 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484: "Art. 24 (Retribuzione pensionabile). - 1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione. 2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati. 3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile e' data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al mi- nor periodo di servizio. 4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. 5. La misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi. 6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica dell'azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianita' aziendale: a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite; b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite; c) superiore a 25 anni per il terzo limite. 7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente. 8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza: a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20; b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25; c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25. 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo". - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 86/1988, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' il seguente: "Art. 3. - 1. La facolta' di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale. 1- bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano piu' di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel limite di centocinquanta unita'. 1- ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e dalla previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianita' anagrafica e di servizio nell'azienda, nonche' della entita' di eccedenza del personale. 1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilita' della gestione speciale di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'applicazione dell'art. 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e' disposta, in coerenza con quanto previsto nell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44. 2- bis. L'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1 gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalita' applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2. 3. La riserva di cui all'art. 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e' stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente. 3-bis. Il comma 56 dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' sostituito dal seguente: '56. La disciplina di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990'".