Art. 12.
                       Aliquote di rendimento
  1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' cosi' modificata:
Quote di retribuzione eccedenti il limite          Quote di pensione
   (in percentuale del limite stesso)               corrispondenti
                                                     per ogni anno
                                                     di anzianita'
                                                      contributiva
                                                      complessiva
        ___                                                ___
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . . . . . . .      1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . . . . . . .      1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . . . . . . .      1,10
Oltre il 90 per cento  . . . . . . . . . . . . . . .      0,90
  2. Le percentuali di  riduzione  derivanti  dal  raffronto  tra  le
aliquote  di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della
retribuzione  annua   pensionabile   per   l'assicurazione   generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono
estese  alle  forme  di  previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini
della determinazione della  misura  delle  relative  pensioni,  fermi
restando  i  limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli  di  cui  all'art.  8  della
legge  31  ottobre  1988,  n.  480,  e le percentuali di abbattimento
operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i
casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988, n. 160.
  3.  In  fase  di prima applicazione, qualora non siano previsti dai
singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione  pensionabile,  le
quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e
le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano,
a  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  progressiva  applicazione, con
cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu' el-
evate, e con scaglionamento riferito alla meta' delle percentuali  di
riduzione  predette.  In  ogni  caso  le percentuali di riduzione non
possono  determinare  aliquote  di  rendimento  inferiori  a   quelle
stabilite al comma 1.
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  testo  dell'art.  21, comma 6, e relativa tabella
          (come sostituita  del  presente  decreto)  della  legge  n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
             "6.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  ai fini della
          determinazione  della  misura  delle  pensioni   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la
          retribuzione imponibile  eccedente  il  limite  massimo  di
          retribuzione     annua     pensionabile     previsto    per
          l'assicurazione predetta e' computata secondo  le  aliquote
          di  cui  alla  allegata tabella. La quota di pensione cosi'
          calcolata si somma alla pensione  determinata  in  base  al
          limite  massimo  suddetto  e  diviene, a tutti gli effetti,
          parte integrante di essa.
                                                              TABELLA
                                                   Quote di pensione
                                                     corrispondenti
                                                     per ogni anno
                                                     di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite            contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso)           complessiva
                 ___                                      ___
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . . . . . .        1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . . . . . .        1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . . . . . .        1,10
Oltre il 90 per cento  . . . . . . . . . . . . . .        0,90".
             -  L'art.  8,  comma  1,   della   legge   n.   480/1988
          sostituisce,  con il testo che segue, l'art. 24 della legge
          13  luglio  1965,  n.  859  (Norme  di  previdenza  per  il
          personale  di  volo  dipendente  da  aziende di navigazione
          aerea), gia' sostituito dall'art. 2 della legge  30  luglio
          1973, n. 484:
             "Art.   24   (Retribuzione   pensionabile).   -   1.  La
          retribuzione sulla  quale  si  determina  la  misura  della
          pensione e' costituita dalla media annuale degli emolumenti
          percepiti  negli  ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a
          contribuzione.
             2. I  periodi  di  servizio  senza  retribuzione  e  con
          retribuzione  ridotta  rispetto  a quella contrattuale sono
          considerati neutri e,  ai  fini  della  determinazione  del
          quinquennio  di  cui  al  comma 1, si considerano i periodi
          immediatamente  precedenti  di   durata   pari   a   quelli
          neutralizzati.
             3.  Qualora  gli  anni di servizio per la determinazione
          della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma  1
          risultino  inferiori  a  5,  ovvero,  per effetto di quanto
          disposto al  comma  2,  i  periodi  di  servizio  risultino
          inferiori  a  5  anni, la retribuzione pensionabile e' data
          dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al  mi-
          nor periodo di servizio.
             4.  La  retribuzione determinata per ciascun anno solare
          ai sensi dei  commi  precedenti  e'  rivalutata  in  misura
          corrispondente  alla variazione dell'indice annuo del costo
          della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala  mobile
          delle   retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria,  tra
          l'anno solare cui la retribuzione  si  riferisce  e  quello
          precedente la decorrenza della pensione.
             5.  La  misura  della  pensione  non  potra' superare il
          limite  massimo  di  retribuzione  pensionabile   calcolato
          secondo quanto disposto ai commi successivi.
             6.   In   ogni   anno  solare,  per  ciascuna  qualifica
          contrattuale degli iscritti al  Fondo  sono  calcolati  tre
          limiti  massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti
          alla  media  delle  retribuzioni  soggette   a   contributo
          percepite  nell'anno  solare  immediatamente  precedente  a
          quello  considerato  dai  dipendenti  di   pari   qualifica
          dell'azienda  nazionale  di  navigazione aerea maggiormente
          rappresentativa,   aventi   rispettivamente   un'anzianita'
          aziendale:
               a)  non  inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni
          per il primo limite;
               b) superiore a 20 anni e non superiore a 25  anni  per
          il secondo limite;
               c) superiore a 25 anni per il terzo limite.
             7.  Nel  caso  in  cui il limite massimo di retribuzione
          pensionabile  relativo  ad  un  determinato  anno   risulti
          inferiore  al  corrispondente  limite dell'anno precedente,
          per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno
          precedente.
             8. Il limite massimo di  retribuzione  pensionabile,  da
          applicare   ai  sensi  del  comma  5,  e'  determinato  con
          riferimento  ai  limiti  calcolati  per  l'anno  solare  di
          decorrenza  della pensione per la qualifica contrattuale di
          ultima appartenenza dell'iscritto al  Fondo  ed  al  numero
          degli  anni  utili per la determinazione della misura della
          pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti  e
          da   ricongiunzione  di  periodi  assicurativi,  secondo  i
          seguenti criteri di corrispondenza:
               a) il primo limite per un numero  di  anni  utili  non
          superiore a 20;
               b)  il  secondo  limite  per  un  numero di anni utili
          superiore a 20 e non superiore a 25;
               c) il  terzo  limite  per  un  numero  di  anni  utili
          superiore a 25.
             9.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
          ai commi 6  e  8  la  individuazione  delle  qualifiche  di
          riferimento  per  i  profili professionali non previsti nei
          contratti  collettivi  dell'azienda  di  navigazione  aerea
          maggiormente  rappresentativa e' effettuata secondo tabelle
          di equipollenza stabilite  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro dei trasporti, sentito il  comitato  di  vigilanza
          del Fondo".
             -  Il  testo  dell'art.  3  del D.L. n. 86/1988, recante
          norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile  e
          di  mercato  del  lavoro,  nonche' per il potenziamento del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. La facolta' di pensionamento anticipato di
          cui  all'art.  1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni, e'  riconosciuta  ai
          lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al
          Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale
          dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.
             1- bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981,
          n.  155,  trovano  applicazione  anche  nei  confronti  dei
          lavoratori  con  contratto a tempo indeterminato dipendenti
          dalle aziende edili che occupano piu' di cento lavoratori e
          per le quali il CIPI abbia accertato  entro  il  30  aprile
          1988  la  sussistenza  di  una  crisi ai sensi dell'art. 2,
          quinto comma, lettera c), della legge 12  agosto  1977,  n.
          675, nel limite di centocinquanta unita'.
             1-  ter.  Le  domande  di  ammissione  al  pensionamento
          anticipato devono essere presentate entro  sessanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto. Entro trenta  giorni  dalla  predetta
          data  il  Ministro  del  lavoro  e dalla previdenza sociale
          fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria
          tenendo conto  dell'anzianita'  anagrafica  e  di  servizio
          nell'azienda,   nonche'  della  entita'  di  eccedenza  del
          personale.
             1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma
          1- bis  del  presente  articolo,  valutati  in  lire  6.300
          milioni   nel  triennio  1988-1990,  si  provvede  mediante
          corrispondente prelievo dalle disponibilita' della gestione
          speciale di cui all'art. 26 della legge 21  dicembre  1978,
          n. 845.
             2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  l'applicazione
          dell'art. 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953,  n.
          967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali,
          e'  disposta, in coerenza con quanto previsto nell'art. 21,
          comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.  67, entro un limite
          massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al
          doppio della misura in vigore  al  31  dicembre  1987,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, su proposta del
          consiglio  di  amministrazione  dell'INPDAI.  Il   predetto
          decreto  determina  le  misure dell'aliquota contributiva e
          dei  trattamenti  pensionistici  relativi  alla  quota   di
          retribuzione  eccedente  il  limite massimo in vigore al 31
          dicembre 1987. Per  le  successive  variazioni  del  limite
          massimo  della  retribuzione  contributiva restano ferme le
          disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15  marzo  1973,
          n. 44.
             2-  bis.  L'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si
          interpreta nel senso che la  retribuzione  pensionabile  va
          calcolata  sulla  media  delle  retribuzioni  imponibili  e
          pensionabili,  rivalutate  a  norma  dell'undicesimo  comma
          dell'art.  3  della  legge 29 maggio 1982, n. 297, relative
          alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai
          fini  della   determinazione   della   retribuzione   media
          pensionabile   per  il  calcolo  delle  pensioni  liquidate
          dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1  gennaio  1988,
          le  retribuzioni  annue  di  cui all'art. 12 della legge 30
          aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente  il
          1  gennaio  1988  sono  prese  in  considerazione entro il
          limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in  vigore
          nel  suddetto quinquennio, secondo le modalita' applicative
          che saranno stabilite  con  il  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2.
             3.  La  riserva  di  cui all'art. 3 della legge 15 marzo
          1973,  n.  44,  e'  stabilita  in  misura  pari  al  doppio
          dell'importo  delle  prestazioni effettivamente erogate nel
          corso dell'anno precedente.
             3-bis. Il comma 56 dell'art. 15  della  legge  11  marzo
          1988, n. 67, e' sostituito dal seguente:
             '56.  La  disciplina  di  cui  all'art. 1 della legge 31
          maggio  1984,  n.  193,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni,   continua  a  trovare  applicazione  dal  1
          gennaio sino al 31 dicembre  1988.  Il  relativo  onere  e'
          valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100
          miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990'".