Art. 12.
                       Deposito e circolazione
                 di prodotti assoggettati ad accisa
  1.  I  prodotti  assoggettati  ad  accisa  devono essere custoditi,
contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento
analogo a  quello  previsto  per  la  circolazione  intracomunitaria,
secondo  modalita'  stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Per i tabacchi lavorati si  applicano  le  disposizioni  vigenti  che
disciplinano   la  loro  circolazione  e  detenzione  nel  territorio
nazionale.
  2. Restano fermi gli adempimenti previsti  per  la  denuncia  degli
impianti  che  custodiscono  prodotti assoggettati ad accisa e per il
rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del  registro
di  carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono
esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso  agricolo
e per uso industriale, di capacita' non superiore a 25 metri cubi, ad
eccezione   di   quelli   afferenti   a  distributori  automatici  di
carburante.
  3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  24 marzo 1993, n. 75 (a), si applica in deroga all'articolo 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (b), anche alle violazioni  commesse
antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n.
75  del 1993 (c), a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del
codice penale (d) .
  4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo  2  della  legge  10  marzo 1986, n. 61 (e), i depositi
commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti  di
cui  alle  categorie  a),  b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9 (f).
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   (a)  L'art.  5,  comma  6-bis,  del  D.L.  23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  1993,  n.  75,
modifica  il  primo comma dell'art. 13 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271
(Disposizioni per la prevenzione e la  repressione  delle  frodi  nel
settore  degli  oli  minerali),  convertito  con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 1957, n. 474, che a seguito di detta modifica  risulta
cosi' formulato:
   "Chiunque   esercita  un  deposito  di  oli  minerali  carburanti,
combustibili  o  lubrificanti,  una  stazione  di   servizio   o   un
apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati
a  termini  dell'art. 1, e' punito con una sanzione amministrativa da
due a dieci milioni di lire stabilita dal  direttore  compartimentale
delle  dogane  e  delle  imposte indirette, ai sensi dell'art. 27 del
decreto legislativo 26 aprile  1990,  n.  105,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato".
   (b)  Il testo dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali  per   la   repressione   delle   violazioni   delle   leggi
finanziarie), e' il seguente:
   "Art.  20.  -  Le  disposizioni  penali  delle leggi finanziarie e
quelle  che  prevedono  ogni  altra  violazione  di  dette  leggi  si
applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore,
ancorche'  le  disposizioni  medesime  siano abrogate o modificate al
tempo della loro applicazione".
   (c) La legge 24 marzo 1993, n. 75, entrata in  vigore  l'8  aprile
1993,  converte in legge, con modificazioni, il D.L. 23 gennaio 1993,
n. 16, recante disposizioni in materia di imposte  sui  redditi,  sui
trasferimenti  di  immobili  di  civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per  la
soppressione  della  ritenuta  sugli  interessi, premi e altri frutti
derivanti da depositi e conti  correnti  interbancari  nonche'  altre
disposizioni tributarie.
   (d)  Il  testo  dei  commi  secondo e terzo dell'art. 2 del codice
penale e' il seguente:
   "Nessuno puo' essere punito per un fatto che,  secondo  una  legge
posteriore,  non  costituisce  reato;  e, se vi e' stata condanna, ne
cessano la esecuzione e gli effetti penali.
   Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le  posteriori
sono  diverse,  si  applica  quella  le  cui  disposizioni  sono piu'
favorevoli  al  reo,  salvo  che  sia  stata   pronunciata   sentenza
irrevocabile.
   (e)  Il  testo  del  terzo  comma dell'art. 2 della legge 10 marzo
1986, n. 61 (Modifica dell'art. 21 del D.L.  30  settembre  1982,  n.
688,  convertito  con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n.
873, concernente la misura delle scorte di  riserva  a  carico  degli
importatori  di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge
2  novembre  1933,  n.  1741,   concernente   la   disciplina   della
importazione,  della  lavorazione, del deposito e della distribuzione
degli oli minerali e oli carburanti), e' il  seguente:  "Il  Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio
decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle  scorte
di  riserva,  ripartendolo  fra  i  soggetti tenuti all'obbligo della
scorta sulla base delle immissioni al consumo  dell'anno  precedente,
previa  detrazione  dall'ammontare  stesso  dell'entita' delle scorte
detenute dai  produttori  di  elettricita'  che  gestiscono  centrali
termoelettriche,  di quelle dei depositi commerciali ed industriali -
esclusi quelli SIF e doganali privati - aventi l'obbligo della tenuta
della scorta in misura pari al 10 per cento delle relative capacita',
della scorta strategica  di  proprieta'  dello  Stato,  dei  prodotti
ottenibili  dalla  lavorazione del greggio di produzione nazionale, e
delle  scorte  operative  delle  raffinerie  che  abbiano  effettuato
lavorazioni  per conto di un committente estero o per l'esportazione,
limitatamente alla quantita' di prodotto ottenuto dal lavorazioni per
conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti  che
iniziano  l'immissione  al  consumo di prodotti petroliferi nel corso
dell'anno, l'ammontare della scorta e' fissato in misura pari  al  25
per cento delle quantita' progressivamente immesse al consumo".
   (f)  Il testo del comma 1 dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo  Piano  energetico  nazionale:
aspetti  istituzionali,  centrali  idroelettriche ed ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, auto produzione e' disposizioni fiscali), e'
il seguente:
   "1. A decorrere al 1 marzo  1991,  tutti  coloro  che,  nel  corso
dell'anno  precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno
prodotti petroliferi  finiti,  derivanti  sia  da  lavorazione  nelle
raffinerie  nazionali,  sia  da importazioni, sono tenuti all'obbligo
della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti:
     a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei  (benzina  per
aerei,  carburanti  per  motori  di  aviazione  a  reazione  del tipo
benzina);
     b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti
per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;
     c) oli combustibili".