Art. 12. Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale. 2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacita' non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante. 3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (a), si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (b), anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993 (c), a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale (d) . 4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61 (e), i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (f). _____________________ (a) L'art. 5, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, modifica il primo comma dell'art. 13 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, che a seguito di detta modifica risulta cosi' formulato: "Chiunque esercita un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art. 1, e' punito con una sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato". (b) Il testo dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), e' il seguente: "Art. 20. - Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorche' le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione". (c) La legge 24 marzo 1993, n. 75, entrata in vigore l'8 aprile 1993, converte in legge, con modificazioni, il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonche' altre disposizioni tributarie. (d) Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 2 del codice penale e' il seguente: "Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. (e) Il testo del terzo comma dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61 (Modifica dell'art. 21 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti), e' il seguente: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entita' delle scorte detenute dai produttori di elettricita' che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali - esclusi quelli SIF e doganali privati - aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10 per cento delle relative capacita', della scorta strategica di proprieta' dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, limitatamente alla quantita' di prodotto ottenuto dal lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno, l'ammontare della scorta e' fissato in misura pari al 25 per cento delle quantita' progressivamente immesse al consumo". (f) Il testo del comma 1 dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, auto produzione e' disposizioni fiscali), e' il seguente: "1. A decorrere al 1 marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti: a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina); b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene; c) oli combustibili".