Art. 12. 
   Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto 
  1.  Nei  locali  ove  si  conservano  stampe,  dipinti,  miniature,
manoscritti e in genere  materiale  ed  oggetti  che  possono  subire
alterazioni per le condizioni termoigrometriche  ambientali,  debbono
essere installati  strumenti  di  misura  e  di  regolazione  atti  a
garantire il rispetto di tali condizioni. 
  2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua  e  quelle
di discarico dei  liquami  devono  essere  realizzate  con  modalita'
idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di  muri  o
di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o
sui  quali  siano  collocati  quadri,  arazzi   o   altro   materiale
espositivo. 
 
          Note all'articolo 12:
             -  La  normativa  contenuta nel capo III pone in rilievo
          l'impostazione specifica del regolamento, fondato  -  oltre
          che  sulle  sopra  rammentate  disposizioni sulle misure di
          prevezione  antincendio  e  sui  mezzi  di  spegnimento   -
          soprattutto  sul  preventivo addestramento del personale ad
          affrontare le eventuali situazioni di emergenza,  lasciando
          il  minor  margine  possibile  all'improvvisazione  ed alle
          connesse situazioni di panico (articoli 10 e 11).
             -   La   configurazione   dell'articolato   del    nuovo
          regolamento,  orientata sia dall'esigenza di armonizzare la
          prevenzione e la difesa antincendio con l'integrita'  degli
          edifici  ai  sensi della vigente legislazione di tutela sia
          dalla  preminenza  assegnata  alla  efficacia   dell'azione
          preventiva    del    personale   degli   istituti   museali
          opportunamente  addestrato,  non  consente  di   realizzare
          l'integrazione  tra  il nuovo testo e quello del precedente
          regolamento approvato con il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.