Art. 12. 
                Sindaco e presidente della provincia 
  1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'  premesso
il seguente comma: 
  "01. Il sindaco e il presidente della  provincia  sono  gli  organi
responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia". 
  2. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
e' sostituito dal seguente: 
   "1. Il sindaco  e  il  presidente  della  provincia  rappresentano
l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando
non e' previsto il  presidente  del  consiglio,  e  sovrintendono  al
funzionamento dei servizi  e  degli  uffici  e  all'esecuzione  degli
atti". 
 
          Nota all'art. 12:
             - L'art. 36 della sopracitata legge  n.  142/1990,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  36 (Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia).  -  "01.  Il  sindaco  e  il  presidente  della
          provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione
          del comune e della provincia.
              1.   Il   sindaco   e  il  presidente  della  provincia
          rappresentano l'ente, convocano  e  presiedono  la  giunta,
          nonche'  il  consiglio quando non e' previsto il presidente
          del consiglio e sovrintendono al funzionamento dei  servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
             2.  Essi  esercitano  le  funzioni loro attribuite dalle
          leggi, dallo statuto  e  dai  regolamenti  e  sovrintendono
          altresi'   all'espletamento   delle   funzioni   statali  e
          regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
             3. Il sindaco e' inoltre competente,  nell'ambito  della
          disciplina  regionale e sulla base degli indirizzi espressi
          dal  consiglio  comunale,  a  coordinare  gli  orari  degli
          esercizi  commerciali,  dei  servizi  pubblici, nonche' gli
          orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle
          amministrazioni   pubbliche,   al   fine   di   armonizzare
          l'esplicazione  dei  servizi  alle  esigenze  complessive e
          generali degli utenti.
             4.  In  caso   di   inosservanza   degli   obblighi   di
          convocazione  del  consiglio,  previa  diffida, provvede il
          prefetto.
              5. Sulla base degli indirizzi stabiliti  dal  consiglio
          il  sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
          nomina, alla designazione e alla revoca dei  rappresentanti
          del  comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende ed
          istituzioni.
            5-bis. Tutte le nomine e le designazioni  debbono  essere
          effettuate  entro  quarantacinque  giorni dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In mancanza, il comitato regionale di  controllo  adotta  i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48.
             5-ter.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia
          nominano  i  responsabili  degli  uffici  e  dei   servizi,
          attribuiscono  e  definiscono  gli incarichi dirigenziali e
          quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed  i
          criteri   stabiliti  dall'art.  51  della  presente  legge,
          nonche' dai rispettivi statuti  e  regolamenti  comunali  e
          provinciali.
             6.  Prima  di  assumere  le  funzioni  il  sindaco  e il
          presidente della provincia prestano giuramento  dinanzi  al
          prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
             7.  Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo
          stemma della  Repubblica,  da  portarsi  a  tracolla  della
          spalla destra".
             Per  completezza  di  informazione  si  riporta il testo
          degli artt. 48 e 51 della sopra indicata legge n. 142/1990:
             "Art. 48 (Potere sostitutivo). - 1. Qualora i  comuni  e
          le  province,  sebbene  invitati a provvedere entro congruo
          termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori
          per legge, il comitato regionale di  controllo  provvede  a
          mezzo  di  un  commissario.   Il termine assegnato non puo'
          essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per
          i casi d'urgenza.
             2. Le modalita' di esercizio del potere di cui al  comma
          1 sono regolate dalla legge regionale".
             "Art.  51 (Organizzazione degli uffici e del personale).
          - 1. I comuni  e  le  province  disciplinano  con  appositi
          regolamenti  la  dotazione  organica  del  personale  e, in
          conformita' allo statuto, l'organizzazione degli  uffici  e
          dei  servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita'
          ed  economicita'  di  gestione  e  secondo   princi'pi   di
          professionalita'    e   responsabilita'.   Il   regolamento
          disciplina l'attribuzione ai dirigenti  di  responsabilita'
          gestionali  per  l'attuazione degli obiettivi fissati dagli
          organi dell'ente e stabilisce le  modalita'  dell'attivita'
          di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi.
             2.  Spetta  ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
          servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli  statuti
          e  dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i
          poteri di indirizzo e di  controllo  spettano  agli  organi
          elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai
          dirigenti.
             3.  Spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti, compresa
          l'adozione di atti che  impegnano  l'amministrazione  verso
          l'esterno,  che  la  legge  e  lo statuto espressamente non
          riservino agli organi di  governo  dell'ente.  Spettano  ad
          essi  in  particolare, secondo le modalita' stabilite dallo
          statuto, la presidenza  delle  commissioni  di  gara  e  di
          concorso, la responsabilita' sulle procedure d'appalto e di
          concorso, la stipulazione dei contratti.
             4.   I  dirigenti  sono  direttamente  responsabili,  in
          relazione  agli  obiettivi  dell'ente,  della   correttezza
          amministrativa e dell'efficienza della gestione.
             5.  Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti
          di responsabili dei servizi o degli uffici,  di  qualifiche
          dirigenziali  o  di  alta  specializzazione, possa avvenire
          mediante contratto a tempo determinato di diritto  pubblico
          o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
          privato,   fermi   restando  i  requisiti  richiesti  dalla
          qualifica da ricoprire.
             6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono
          essere conferiti a tempo determinato  con  le  modalita'  e
          secondo  i  termini previsti dallo statuto. Il loro rinnovo
          e' disposto con provvedimento  motivato,  che  contiene  la
          valutazione   dei  risultati  ottenuti  dal  dirigente  nel
          periodo conclusosi, in  relazione  al  conseguimento  degli
          obiettivi   e  all'attuazione  dei  programmi,  nonche'  al
          livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai  servizi
          dell'ente   da   lui   diretti.  L'interruzione  anticipata
          dell'incarico  puo'  essere  disposta   con   provvedimento
          motivato,  quando  il  livello dei risultati conseguiti dal
          dirigente  risulti  inadeguato.   Il   conferimento   degli
          incarichi   di  direzione  comporta  l'attribuzione  di  un
          trattamento  economico  aggiuntivo,  che   cessa   con   la
          conclusione o l'interruzione dell'incarico.
             7.   Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,  il  regolamento  puo'  prevedere   collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.
             8.  Lo  stato  giuridico ed il trattamento economico dei
          dipendenti degli enti locali e'  disciplinato  con  accordi
          collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con
          decreto   del   Presidente   della  Repubblica  secondo  la
          procedura prevista dall'art. 6 della legge 29  marzo  1983,
          n.  93.  In  ogni  caso  rimane  riservata  alla  legge  la
          disciplina dell'accesso al rapporto  di  pubblico  impiego,
          delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del
          personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
          Nell'ambito  dei  princi'pi  stabiliti  dalla legge, rimane
          inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i
          rispettivi  ordinamenti,  la   disciplina   relativa   alle
          modalita'  di  conferimento  della titolarita' degli uffici
          nonche' alla determinazione ed alla consistenza  dei  ruoli
          organici complessivi.
             9.  La  responsabilita',  le  sanzioni  disciplinari, il
          relativo  procedimento,  la  destituzione  d'ufficio  e  la
          riammissione  in  servizio  sono  regolati secondo le norme
          previste pr gli impiegati civili dello Stato.
             10.  E'  istituita  in  ogni  ente  una  commissione  di
          disciplina,  composta dal capo dell'amministrazione o da un
          suo delegato, che la presiede, dal segretario  dell'ente  e
          da  un  dipendente  designato  all'inizio  di ogni anno dal
          personale dell'ente  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
          regolamento.
             11.  Le  norme  del presente articolo si applicano anche
          agli uffici ed al  personale  degli  enti  dipendenti,  dei
          consorzi   e   delle   comunita'   montane,   salvo  quanto
          diversamente previsto dalla legge".