Art. 12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche 1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore. 2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre societa' quando questi ultimi sono quotati. 3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa' e' deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile. 4. Per le obbligazioni convertibili in azioni proprie trovano integrale applicazione le norme del codice civile. 5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa' e' disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR. 6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' disciplinarne le modalita' di emissione. 7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.