Art. 12.
       Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica
           e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
  1. Per il personale della dirigenza medica e veterinaria dipendente
dalle  amministrazioni   pubbliche   ricomprese   nel   comparto   di
contrattazione   collettiva  individuato  nell'art.  7,  i  contratti
collettivi  nazionali  sono  definiti  in  una   apposita   area   di
contrattazione collettiva.
  2.  I contratti collettivi nazionali riguardanti il personale della
dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 1 sono stipulati:
   a) per la parte pubblica:
   - dall'Agenzia di cui  all'art.  50  del  decreto  legislativo  n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   -   dalle   organizzazioni   sindacali   del  personale  medico  e
veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.