Art. 12. 
                 (Vigilanza sull'autorita' portuale) 
  1. L'autorita' portuale e' sottoposta alla vigilanza  del  Ministro
dei trasporti e della navigazione. 
  2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza  le
delibere del presidente e del comitato portuale relative: 
   a) all'approvazione del bilancio di  previsione,  delle  eventuali
note di variazione e del conto consuntivo; 
   b) alla determinazione  dell'organico  della  segreteria  tecnico-
operativa; 
   c) alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5. 
  3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2,  lettera  a),  e'
esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministro del tesoro. 
  4.  Qualora  l'approvazione   dell'autorita'   di   vigilanza   non
intervenga entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di  ricevimento
delle delibere, esse sono esecutive.