(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
   Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste  agli
articoli  6  e  11  del  presente  Accordo,  il  Segretario  generale
notifichera' alle  Parti  contraenti  ed  agli  altri  Stati  di  cui
all'articolo 2: 
   a) le firme, ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 2; 
   b) le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3; 
   c) le date di entrata in vigore del  presente  Accordo  in  virtu'
dell'articolo 4; 
   d) la data di entrata in  vigore  degli  emendamenti  al  presente
Accordo in conformita' con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6; 
   e) le denuncie ai sensi dell'articolo 7; 
   f) l'abrogazione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 8.