Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2: a) le firme, ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 2; b) le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3; c) le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtu' dell'articolo 4; d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformita' con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6; e) le denuncie ai sensi dell'articolo 7; f) l'abrogazione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 8.