Articolo 12 Incrocio 1. Per incrociare, ogni conducente deve lasciare libera una distanza laterale sufficiente, e se necessario, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione; se, cosi' facendo, la sua marcia si trova impedita da un ostacolo o dalla presenza di altri utenti della strada, egli deve rallentare e, se necessario, fermarsi per lasciar passare l'utente o gli utenti che vengono in senso inverso. 2. Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche in cui l'incrocio e' impossibile o difficile il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di accostare siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocita' e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinanzi a se' di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l'incrocio, e' il conducente del veicolo che scende che deve fare tale manovra salvo se questa si presenta chiaramente piu' facile per il conducente del veicolo che sale. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia per determinati veicoli o determinate strade o sezioni di strade prescrivere delle regole speciali differenti da quelle del presente paragrafo.