Art. 12.
   1.  Per  la  riscossione  di  tutte  le entrate di cui al presente
decreto, al cessato concessionario  andranno  riconosciuti  oltre  ai
rimborsi  spese  di  cui  all'art.  61,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 43/1988, anche gli interessi  di  mora
relativi  alle  somme  da questi anticipate, che verranno versati dal
concessionario subentrante nei termini previsti dall'art.  88,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI