ART. 12. 1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1 gennaio 1990": b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalita' indicate nell'articolo 1; c) nell'articolo 4: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis"; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale e' determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale"; 3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme gia' corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme gia' corrisposte non sono state impiegate per finalita' estranee all'esercizio dell'attivita' in relazione alla quale si e' verificato l'evento lesivo ". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni.
Note all'art. 12: - Il testo vigente degli articoli 1, 3 e 4 del D.L. n. 419/1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive). - 1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 416-bis del codice penale. L'elargizione e' corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza dell'attivita' svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. 2. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'art. 5, a condizione che: a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalita' di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo; b) il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 3; c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa; f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorita' giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. 3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale e' derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale. 4. L'elargizione e' corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1990". "Art. 3 (Modalita' e termini per la domanda). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda. 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La domanda puo' essere altresi' presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. 3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalita' indicate nell'art. 1". "Art. 4 (Criteri di concessione e di liquidazione). - 1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dal comma 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. L'elargizione di cui al presente decreto e' corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale e' determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale. 3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o, che puo' essere liquidata dalla societa' assicuratrice, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente. 4. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo' essere liquidata in una o piu' soluzioni. Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante che le somme gia' corrisposte non sono state impiegate per finalita' estranee all'esercizio dell'attivita' in relazione alla quale si e' verificato l'evento lesivo. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei gia' riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione e' revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato. 4-bis. Prima della definizione del procedimento di elargizione puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' altresi' revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'art. 1". - Per il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 419/1991 si rinvia alle note all'art. 13.