Art. 12. Consiglio di amministrazione 1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso chi lo presiede. 2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. 3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico. 4. Il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio di esercizio; b) nomina e revoca il sovrintendente; c) approva le modifiche statutarie; d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilita' con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attivita'; e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione; f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo. 5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. 7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori. 8. Lo statuto puo' prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.