Art. 12.
                    Consiglio di amministrazione
  1.  Lo  statuto  deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
consiglio  di amministrazione, composto da sette membri, compreso chi
lo presiede.
  2.  Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti
di  onorabilita' e professionalita' dei componenti dell'organo, anche
con  riferimento  al settore specifico di attivita' della fondazione.
In   ogni  caso,  nel  consiglio  di  amministrazione  devono  essere
rappresentati  l'autorita'  di Governo competente per lo spettacolo e
la  regione  nel  territorio  della  quale  ha  sede la fondazione. A
ciascuno  di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel
consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro
apporto al patrimonio.
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione della fondazione conseguente
alla  trasformazione  dell'Accademia  nazionale  di  Santa Cecilia e'
composto  da  nove  membri,  compresi  il presidente ed il sindaco di
Roma,  dei  quali  uno designato dall'autorita' di Governo competente
per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione
ha sede e tre eletti dal corpo accademico.
  4. Il consiglio di amministrazione:
    a) approva il bilancio di esercizio;
    b) nomina e revoca il sovrintendente;
    c) approva le modifiche statutarie;
    d)  approva,  su  proposta  del  sovrintendente,  con particolare
attenzione   ai   vincoli  di  bilancio,  i  programmi  di  attivita'
artistica,  che  devono  essere  accompagnati  da  proiezioni  che ne
dimostrino  la compatibilita' con i bilanci degli esercizi precedenti
e  con  i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi
futuri per i quali si estende il programma di attivita';
    e)  stabilisce  gli indirizzi di gestione economica e finanziaria
della fondazione;
    f)  ha  ogni  potere  concernente  l'amministrazione  ordinaria o
straordinaria  che  non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad
altro organo.
  5.  I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del
presidente,   durano   in   carica  quattro  anni  e  possono  essere
riconfermati.
  6.  Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' dei
suoi  componenti  particolari  poteri,  determinando  i  limiti della
delega.
  7.  Il  sovrintendente  partecipa  alle  riunioni  del consiglio di
amministrazione,  con  i  medesimi  poteri  e prerogative degli altri
consiglieri,  ad  eccezione  dei casi di cui al comma 4, lettere b) e
d).   Alle   riunioni   del   consiglio  di  amministrazione  possono
partecipare i componenti del collegio dei revisori.
  8.  Lo  statuto  puo' prevedere che determinate deliberazioni siano
prese con maggioranze qualificate.