Art. 12.
                        Contrassegno speciale
 
 1. Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta
e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata  istanza,
lo  speciale  contrassegno  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve  essere  apposto  sulla
parte anteriore del veicolo.
 2. Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale.
 3.  La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche
alla categoria dei non vedenti.
 
          Nota all'art. 12:
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
          1992,  n.  495,  reca:  "Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada".