Art. 12 (Ritiro dal mercato) l. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai sensi dell'articolo 10, che apparecchi o dispositivi, anche se muniti rispettivamente della marcatura CE o dell'attestato di conformita' ed usati normalmente, possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli l'adempimento delle attivita' previste all'articolo 10, comma 2. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformita', o ne siano privi, o risultino difformi dagli apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per la regolarizzazione, adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. 4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformita' e' dovuta: a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 3, comma 1; b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1; c) ad una carenza dello norme di cui all'articolo 3, comma 1. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi che venga accertato che un apparecchio non conforme e' munito della marcatura CE.
Note all'art. 12: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.