Art. 12 
                        (Ritiro dal mercato) 
l. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti  espletati  ai
   sensi dell'articolo 10, che apparecchi  o  dispositivi,  anche  se
   muniti rispettivamente della  marcatura  CE  o  dell'attestato  di
   conformita'  ed  usati  normalmente,  possono   compromettere   la
   sicurezza delle persone, degli animali domestici o  dei  beni,  il
   Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta
   tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o
   per proibirne o limitarne l'immissione sul  mercato;  tali  misure
   possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario
   stabilito nel territorio comunitario ostacoli l'adempimento  delle
   attivita' previste all'articolo 10, comma 2. 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora  si  constati  che
   apparecchi   o   dispositivi   circolino   senza   essere    stati
   legittimamente muniti  della  marcatura  CE  o  dell'attestato  di
   conformita',  o  ne  siano  privi,  o  risultino  difformi   dagli
   apparecchi o dispositivi sottoposti  all'esame  CE  del  tipo,  il
   Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato,
   decorso il termine assegnato al fabbricante o  al  suo  mandatario
   stabilito nel  territorio  comunitario  per  la  regolarizzazione,
   adotta  tutte  le  misure  necessarie   a   limitare   o   vietare
   l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal
   commercio. 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente  motivati
   e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione  dei  mezzi
   di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
   modificazioni. 
4. Le spese relative al ritiro dal mercato  degli  apparecchi  e  dei
   dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante  o
   del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. 
5. Il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
   informa  immediatamente  la  Commissione  europea   delle   misure
   adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare,  se  la
   non conformita' e' dovuta: 
   a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui 
      all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non  corrisponda
      alle norme di cui all'articolo 3, comma 1; 
   b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3, 
      comma 1; 
   c) ad una carenza dello norme di cui all'articolo 3, comma 1. 
6. Il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
   informa la Commissione europea e  gli  altri  Stati  membri  delle
   misure  adottate  nell'ipotesi  che   venga   accertato   che   un
   apparecchio non conforme e' munito della marcatura CE. 
 
          Note all'art. 12:
             - La legge 7 agosto 1990,  n.  241,  concerne  le  nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi.