(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                      Sicurezza dell'aviazione 
1. Nel rispetto dei loro diritti e degli impegni assunti ai sensi del
   diritto  internazionale,  le  Parti  Contraenti  ribadiscono   che
   l'obbligo   di   salvaguardare   reciprocamente    la    sicurezza
   dell'aviazione civile da  eventuali  atti  di  illecita  ingerenza
   costituisce parte integrante del presente Accordo. 
2. Su  richiesta,  le  Parti  Contraenti  si  forniranno   tutta   la
   necessaria assistenza allo scopo di prevenire  atti  di  sequestro
   illegittimo di aeromobili civili ed altri atti illeciti perpetrati
   ai  danni   di   detti   aeromobili,   dei   loro   passeggeri   e
   dell'equipaggio, degli aeroporti e degli impianti  di  navigazione
   aerea,  come  pure  qualsiasi  altro  attentato   alla   sicurezza
   dell'aviazione civile. 
3. Le Parti Contraenti agiranno in conformita'  con  le  disposizioni
   della  Convenzione  sulle  Infrazioni  e  determinati  altri  Atti
   compiuti a bordo di Aeromobili, firmata a Tokyo  il  14  settembre
   1963,  della  Convenzione  per  la   Soppressione   di   Sequestri
   illegittimi di Aeromobili, firmata a l'Aja il 16 dicembre 1970,  e
   della Convenzione per la Repressione di Atti  illeciti  perpetrati
   ai danni della Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal
   il 23 settembre 1971, nonche' del Protocollo  per  la  repressione
   degli  atti  illeciti  di  violenza  negli   aeroporti   destinati
   all'aviazione   civile    internazionale,    complementare    alla
   Convenzione di  Montreal  del  1971,  firmato  a  Montreal  il  24
   febbraio  1988,  e  di  ogni  altra  Convenzione  sulla  Sicurezza
   dell'Aviazione Civile  alla  quale  le  Parti  Contraenti  abbiano
   aderito. 
4. Nei loro rapporti  reciproci,  le  Parti  Contraenti  agiranno  in
   conformita' alle norme di sicurezza dell'aviazione e, nella misura
   in cui vengono da esse applicate, in  conformita'  con  le  prassi
   raccomandate stabilite dall'Organizzazione  dell'Aviazione  Civile
   Internazionale, e qualificate come Allegati  alla  Convenzione,  e
   chiederanno agli  operatori  degli  aeromobili  immatricolati  nel
   proprio registro, agli operatori la cui sede principale di  affari
   o la cui  residenza  permanente  si  trovi  nel  loro  territorio,
   nonche' agli operatori degli aeroporti situati nei loro territori,
   di agire in conformita' con le suddette disposizioni in materia di
   sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo,  il  riferimento
   alle norme di sicurezza dell'aviazione include tutte le divergenze
   notificate dalle  Parti  Contraenti  interessate.  Ciascuna  Parte
   Contraente informera' in anticipo l'altra Parte  Contraente  circa
   la sua intenzione di notificare qualsiasi  divergenza  rispetto  a
   tali norme. 
5. Ciascuna parte  Contraente  conviene  che  a  detti  operatori  di
   aeromobili possa essere chiesto di osservare  le  disposizioni  in
   materia di sicurezza  dell'aviazione  richieste  dall'altra  Parte
   Contraente per l'entrata, l'uscita o la permanenza sul  territorio
   dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte  Contraente  adottera'
   nel proprio  territorio  tutte  le  misure  ragionevoli,  volte  a
   proteggere gli aeromobili e  controllare  passeggeri,  equipaggio,
   bagaglio a mano e al seguito, merci e provviste di bordo  prima  e
   durante  l'imbarco  e  il  carico.   Ciascuna   Parte   Contraente
   considerera' inoltre favorevolmente le richieste dell'altra  Parte
   Contraente di adottare ragionevoli misure di  sicurezza  speciali,
   volte a far fronte ad una particolare minaccia. 
6. Qualora si verifichino casi o minacce  di  sequestro  illecito  di
   aeromobili, ovvero altri atti illegittimi ai danni della sicurezza
   di passeggeri, equipaggio, aeromobili, aeroporti  o  strutture  di
   navigazione aerea, le Parti Contraenti  si  presteranno  reciproca
   assistenza,  agevolando   le   comunicazioni   ed   altre   misure
   appropriate, volte a porre rapida e sicura fine al  caso  od  alla
   minaccia. 
7. Nel caso in cui  una  Parte  Contraente  abbia  validi  motivi  di
   ritenere che l'altra  Parte  Contraente  non  abbia  osservato  le
   disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione  previste  dal
   presente Articolo,  la  prima  Parte  Contraente  potra'  chiedere
   all'altra Parte  Contraente  di  tenere  immediate  consultazioni.
   Qualora non si pervenga ad un accordo soddisfacente entro quindici
   (15)  giorni  dalla  data  di   ricezione   della   richiesta   di
   consultazioni, cio' costituira' motivo di sospendere o limitare  i
   diritti delle due Parti Contraenti, di cui  al  presente  Accordo,
   entro novanta (90) giorni. Qualora un'emergenza che  comporti  una
   minaccia immediata alla  sicurezza  di  passeggeri,  equipaggio  o
   aeromobile lo giustifichi, e l'altra Parte  Contraente  non  abbia
   ottemperato adeguatamente ai propri obblighi di cui  ai  paragrafi
   4. o  5.  del  presente  Articolo,  una  Parte  Contraente  potra'
   adottare provvedimenti di salvaguardia  temporanei  immediati,  al
   fine di far fronte alla minaccia. Eventuali provvedimenti adottati
   in conformita' con  il  presente  paragrafo  saranno  sospesi  non
   appena   l'altra   Parte   Contraente   abbia   ottemperato   alle
   disposizioni del presente Articolo.