ARTICOLO 12 Sicurezza dell'aviazione 1. Nel rispetto dei loro diritti e degli impegni assunti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo di salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione civile da eventuali atti di illecita ingerenza costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. Su richiesta, le Parti Contraenti si forniranno tutta la necessaria assistenza allo scopo di prevenire atti di sequestro illegittimo di aeromobili civili ed altri atti illeciti perpetrati ai danni di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, come pure qualsiasi altro attentato alla sicurezza dell'aviazione civile. 3. Le Parti Contraenti agiranno in conformita' con le disposizioni della Convenzione sulle Infrazioni e determinati altri Atti compiuti a bordo di Aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la Soppressione di Sequestri illegittimi di Aeromobili, firmata a l'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la Repressione di Atti illeciti perpetrati ai danni della Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, nonche' del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione di Montreal del 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, e di ogni altra Convenzione sulla Sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti Contraenti abbiano aderito. 4. Nei loro rapporti reciproci, le Parti Contraenti agiranno in conformita' alle norme di sicurezza dell'aviazione e, nella misura in cui vengono da esse applicate, in conformita' con le prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e qualificate come Allegati alla Convenzione, e chiederanno agli operatori degli aeromobili immatricolati nel proprio registro, agli operatori la cui sede principale di affari o la cui residenza permanente si trovi nel loro territorio, nonche' agli operatori degli aeroporti situati nei loro territori, di agire in conformita' con le suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo, il riferimento alle norme di sicurezza dell'aviazione include tutte le divergenze notificate dalle Parti Contraenti interessate. Ciascuna Parte Contraente informera' in anticipo l'altra Parte Contraente circa la sua intenzione di notificare qualsiasi divergenza rispetto a tali norme. 5. Ciascuna parte Contraente conviene che a detti operatori di aeromobili possa essere chiesto di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra Parte Contraente per l'entrata, l'uscita o la permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente adottera' nel proprio territorio tutte le misure ragionevoli, volte a proteggere gli aeromobili e controllare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano e al seguito, merci e provviste di bordo prima e durante l'imbarco e il carico. Ciascuna Parte Contraente considerera' inoltre favorevolmente le richieste dell'altra Parte Contraente di adottare ragionevoli misure di sicurezza speciali, volte a far fronte ad una particolare minaccia. 6. Qualora si verifichino casi o minacce di sequestro illecito di aeromobili, ovvero altri atti illegittimi ai danni della sicurezza di passeggeri, equipaggio, aeromobili, aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza, agevolando le comunicazioni ed altre misure appropriate, volte a porre rapida e sicura fine al caso od alla minaccia. 7. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia validi motivi di ritenere che l'altra Parte Contraente non abbia osservato le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione previste dal presente Articolo, la prima Parte Contraente potra' chiedere all'altra Parte Contraente di tenere immediate consultazioni. Qualora non si pervenga ad un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni, cio' costituira' motivo di sospendere o limitare i diritti delle due Parti Contraenti, di cui al presente Accordo, entro novanta (90) giorni. Qualora un'emergenza che comporti una minaccia immediata alla sicurezza di passeggeri, equipaggio o aeromobile lo giustifichi, e l'altra Parte Contraente non abbia ottemperato adeguatamente ai propri obblighi di cui ai paragrafi 4. o 5. del presente Articolo, una Parte Contraente potra' adottare provvedimenti di salvaguardia temporanei immediati, al fine di far fronte alla minaccia. Eventuali provvedimenti adottati in conformita' con il presente paragrafo saranno sospesi non appena l'altra Parte Contraente abbia ottemperato alle disposizioni del presente Articolo.