Art. 12. Interventi per l'autotrasporto 1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di cui al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di olii da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea. 2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di schedacarburante, debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro. 3. I criteri, le modalita', i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonche' le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o piu' decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' sul capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.