Art. 12.
 Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti
 da  eventi sismici e per  le altre zone ad  elevato rischio sismico
           Contributo corrispondente ai pagamenti dell'IVA
  1.  Ai  soggetti  danneggiati  per  effetto  degli  eventi  sismici
verificatisi  nel settembre  e ottobre  1997 nelle  regioni Umbria  e
Marche  e'  concesso,  fino  al   31  dicembre  1999;  un  contributo
corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata  a titolo di rivalsa, in
relazione  all'acquisto e  all'importazione di  beni utilizzati  e di
servizi,  anche  professionali,  ricevuti  per la  riparazione  o  la
ricostruzione  degli  edifici o  delle  opere  pubbliche distrutti  o
danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta
addebitata  per rivalsa  abbia formato  oggetto di  detrazione, anche
parziale, ai sensi dell'articolo 19  del decreto del Presidente della
Repubblica 26  ottobre 1972, n.  633, e successive  modificazioni. Il
contributo  compete esclusivamente  per gli  edifici e  per le  opere
situati nelle zone  colpite dal sisma, come  individuate da ordinanze
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione
o il  danneggiamento dell'edificio o dell'opera,  nonche' l'effettiva
utilizzazione dei  beni e  dei servizi  acquistati o  importati nella
riparazione   o   ricostruzione  dell'immobile   sinistrato,   devono
risultare   da  attestazione   rilasciata   dal  comune   competente.
                        Detrazione dall'IRPEF
  2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche,
non  preclude il  diritto  di usufruire  della detrazione  dall'IRPEF
prevista dall'articolo 1.
                 Contributo per misure antisismiche
  3.  Fino  al 31  dicembre  1999  ai  soggetti che  provvedono  alla
riparazione  o ricostruzione  di edifici,  anche rurali,  o di  opere
pubbliche  ubicati  nelle  altre  zone ad  elevato  rischio  sismico,
diverse da  quelle di cui al  comma 1, individuate con  ordinanza del
Ministro per il coordinamento  della protezione civile, il contributo
di  cui  al comma  1  e'  concesso nella  misura  del  10 per  cento,
commisurato   ai   corrispettivi,   al   netto   dell'IVA,   relativi
all'acquisto   ed  all'importazione   di   beni   e  servizi,   anche
professionali,   direttamente   necessari  per   l'effettuazione   di
interventi  finalizzati  all'adozione   di  misure  antisismiche.  Il
contributo, che in  ogni caso non puo'  superare l'ammontare dell'IVA
pagata  per  rivalsa   in  relazione  ai  lavori   di  riparazione  o
ricostruzione, non compete nelle  ipotesi in cui l'imposta addebitata
abbia  formato  oggetto  di  detrazione,  anche  parziale,  ai  sensi
dell'articolo  19  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  26
ottobre 1972,  n. 633,  e successive  modificazioni. Con  decreto del
Ministro per  il coordinamento  della protezione civile,  di concerto
con  il Ministro  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica  e  con  il  Ministro  delle  finanze,  sono  stabilite  le
disposizioni di  attuazione del presente articolo.
                    Modalita' per gli interventi
  4. Gli  interventi relativi  all'adozione di misure  antisismiche e
all'esecuzione di opere  per la messa in sicurezza statica  di cui al
comma  3  devono  essere  realizzati sulle  parti  strutturali  degli
edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente. Tutti gli  interventi di cui al  comma 3, realizzati
nei centri storici, che interessano  parti strutturali o che incidono
sull'aspetto esteriore  degli edifici e sui  prospetti, devono essere
possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono
interi  edifici o  complessi  di  edifici collegati  strutturalmente.
                          Oneri finanziari
  5.  Agli oneri  derivanti dal  presente articolo  si fa  fronte con
quota dei  risparmi derivanti dalle disposizioni  dei commi 1, 2  e 3
dell'articolo 39.
 
           Note all'art. 12:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
            "Art. 19     (Detrazione). -    Per    la  determinazione
          dell'imposta  dovuta a norma del primo comma  dell'art. 17,
          o dell'eccedenza di cui al    secondo   comma     dell'art.
          30,    e'      ammesso    in     detrazione, dall'ammontare
          dell'imposta   relativa   alle    operazioni    effettuate,
          quello   dell'imposta  assolta  o  dovuta dal  contribuente
          o  a  lui addebitata a  titolo di  rivalsa in  relazione ai
          beni  e    ai  servizi  importati       o        acquistati
          nell'esercizio  dell'impresa,   arte   o professione.
             In deroga alle disposizioni del comma precedente:
            a)    l'imposta      relativa   all'acquisto     o   alla
          importazione  di aeromobili  e di  autoveicoli di  cui alla
          lettera e)   dell'allegata tabella B,    quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei relativi  componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di    servizi  di  cui  al    terzo  comma
          dell'articolo  16    ed  a   quelle di   impiego, custodia,
          manutenzione e riparazione relative   ai beni stessi,    e'
          ammessa  in  detrazione    se  i  beni    formano   oggetto
          dell'attivita' propria  dell'impresa  o  sono destinati  ad
          essere    esclusivamente   utilizzati   come    strumentali
          nell'attivita'  propria    dell'impresa ed e'  in ogni caso
          esclusa per gli esercenti arti e professioni;
            b) l'imposta relativa all'acquisto   o alla  importazione
          degli  altri beni elencati nell'allegata tabella B  e delle
          navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti  e
          ricambi,  nonche'  alle  prestazioni di servizi  di cui  al
          terzo  comma dell'articolo 16   ed a   quelle  di  impiego,
          custodia,  manutenzione  e  riparazione  relative  ai  beni
          stessi,  e'  ammessa    in  detrazione soltanto se i   beni
          formano  oggetto dell'attivita' propria  dell'impresa ed e'
          in ogni caso  esclusa per gli esercenti arti e professioni;
            c)   l'imposta     relativa   all'acquisto      o    alla
          importazione    di  ciclomotori,    di   motocicli   e   di
          autovetture  ed  autoveicoli  gia' indicati  nell'art.  26,
          lettere  a)  e   c), del D.P.R 15 giugno 1959, n.  393  non
          compresi nell'allegata  tabella  B  e  non adibiti  ad  uso
          pubblico,   che   non    formano   oggetto   dell'attivita'
          propria dell'impresa,   e   dei relativi    componenti    e
          ricambi,  nonche'    alle prestazioni di  servizi di cui al
          terzo comma dell'articolo 16   ed a  quelle  di    impiego,
          custodia,  manutenzione  e    riparazione  relative ai beni
          stessi, non e' ammessa in   detrazione salvo  che  per  gli
          agenti o rappresentanti di commercio;
            d)  l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
          carburanti  e  lubrificanti  destinati  ad  autovetture   e
          veicoli,  aeromobili,  navi  e imbarcazioni da   diporto e'
          ammessa in  detrazione    se  e'    ammessa  in  detrazione
          l'imposta     relativa  all'acquisto,   all'importazione  o
          all'acquisizione    mediante    contratti    di   locazione
          finanziaria,     di  noleggio    e    simili    di    detti
          autovetture,  veicoli,  aeromobili  e natanti;
            e) non  e' ammessa in  detrazione l'imposta relativa    a
          prestazioni  alberghiere,  a somministrazioni di alimenti e
          bevande, con esclusione delle  somministrazioni  effettuate
          nei      confronti   dei  datori  di  lavoro  nei    locali
          dell'impresa  o in  locali  adibiti a  mensa aziendale    o
          interaziendale    e   delle   somministrazioni commesse  da
          imprese   che forniscono  servizi    sostitutivi  di  mense
          aziendali,    a prestazioni di trasporto  di persone  e  al
          transito  stradale  delle autovetture  e autoveicoli di cui
          all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n.
          393;
             ebis)          l'imposta     relativa      all'acquisto,
          all'importazione, alle prestazioni  di  servizi di  cui  al
          terzo  comma    dell'articolo   16, nonche' alle spese   di
          gestione, di apparecchiature   terminali  per  il  servizio
          radiomobile pubblico  terrestre  di comunicazione  soggette
          alla   tassa di  cui al  n.  131 della  tariffa annessa  al
          D.P.R.  26 ottobre 1972,  n. 641, e' ammessa  in detrazione
          nella misura  del 50 per cento;
             eter)  non e' ammessa  in detrazione l'imposta  relativa
          a beni immobili   acquistati,   anche   mediante  contratti
          di   locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta'
          con  soggetti  per  i quali non sussistono i presupposti di
          cui agli articoli 4 e 5;
             equater)    non  e'  ammessa  in  detrazione   l'imposta
          relativa  agli acquisti   di    immobili  strumentali   per
          l'esercizio  di   arti  e professioni  ovvero   alla   loro
          acquisizione      mediante      contratti     di  locazione
          finanziaria;
             equinquies)    non e' ammessa in   detrazione  l'imposta
          relativa  all'acquisto  di    fabbricati,  o   di  porzioni
          di   fabbricato,  a destinazione   abitativa   ne'   quella
          relativa   alla  locazione  degli stessi, salvo  che per le
          imprese    che  hanno  per oggetto   esclusivo o principale
          dell'attivita'  esercitata   la  rivendita   dei   predetti
          fabbricati o delle predette porzioni.
            Se  il  contribuente    ha  effettuato  anche  operazioni
          esenti ai sensi dell'art.    10    la     detrazione     e'
          ridotta    della    percentuale corrispondente al  rapporto
          tra    l'ammontare  delle    operazioni  esenti  effettuate
          nell'anno     e  il   volume  d'affari   dell'anno  stesso,
          arrotondata all'unita' superiore   o  inferiore  a  seconda
          che  la  parte decimale     superi   o    meno  i    cinque
          decimi.    La  riduzione    e' provvisoriamente     operata
          con      l'applicazione    della      percentuale dell'anno
          precedente,  salvo  conguaglio   alla  fine  dell'anno.   I
          soggetti  che iniziano l'attivita' operano  la riduzione in
          base a una percentuale determinata  presuntivamente,  salvo
          conguaglio  alla fine dell'anno.
            Per    il  calcolo    della  percentuale    di  riduzione
          l'ammontare delle operazioni    esenti    e'    determinato
          senza   tenere   conto   di   quelle indicate al numero 11)
          dell'art. 10  e non si tiene conto nemmeno  del  volume  di
          affari,  quando non formano  oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa o sono accessorie   ad operazioni  imponibili,
          delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9)
          del detto articolo".
            -  Il   testo dell'art.  19 del  D.P.R. 26 ottobre  1972,
          n.  633, e' riportato alla  precedente  nota  del  presente
          articolo.