Art. 12-bis. (a)
       (( Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro ))
((  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la  gestione  del  contenzioso
del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare
l'efficace  svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali   e
giudiziali inerenti alle controversie.  Piu' amministrazioni omogenee
o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune. ))
  (a) Articolo introdotto dall'art.  7  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80.