Art. 12 Definizioni 1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", cosi' come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente: "Art. 63 (Artigianato). - Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato" concernono le attivita' attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonche' le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato. Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonche': a) le funzioni esercitatate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato; b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.; c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finche' le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia. Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione: a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale. Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art, 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".