Art. 12 
                        Vigilanza sul gruppo 
 
  1. La Banca d'Italia ha la facolta' di  impartire  alla  SIM,  alla
societa' di gestione del risparmio o alla societa' finanziaria  posta
al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera  b),  disposizioni  riferite  al   complesso   dei   soggetti
individuati ai sensi del  medesimo  articolo,  aventi  a  oggetto  le
materie dell'articolo 6, comma  1,  lettera  a).  Ove  lo  richiedano
esigenze di stabilita', la Banca d'Italia puo' emanare  nelle  stesse
materie disposizioni di carattere particolare. 
  2. La SIM, la societa' di gestione  del  risparmio  o  la  societa'
finanziaria capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione  e
coordinamento,  emanano  disposizioni  alle  componenti  del   gruppo
individuato ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  per
l'esecuzione delle istruzioni impartite  dalla  Banca  d'Italia.  Gli
amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a  fornire  ogni
dato  e  informazione  per  l'emanazione  delle  disposizioni  e   la
necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata. 
  3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per  le  materie
di  rispettiva  competenza,  ai   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  la  trasmissione,  anche
periodica,  di   dati   e   informazioni.   Le   informazioni   utili
all'esercizio della  vigilanza  possono  essere  richieste  anche  ai
soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento,  servizi  di
gestione  collettiva  del  risparmio  nonche'  attivita'  connesse  e
strumentali o altre attivita' finanziarie, siano legati  alla  SIM  o
alla societa' di gestione del risparmio  dai  rapporti  partecipativi
indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b). 
  4. La Banca d'Italia  puo'  disporre  nei  confronti  dei  soggetti
appartenenti al gruppo  l'applicazione  delle  disposizioni  previste
dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI. 
  5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono,  per  le  materie  di
rispettiva  competenza,  effettuare  ispezioni  presso   i   soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La  Banca
d'Italia  e  la  CONSOB  possono  altresi',  al  fine  esclusivo   di
verificare  l'esattezza  dei  dati  e  delle  informazioni   forniti,
effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi
di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonche'
attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, siano
legati alla SIM  o  alla  societa'  di  gestione  del  risparmio  dai
rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11,  comma  1,  lettera
b).