Art. 12
          (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie
attivita'   dirette   a   favorire  l'ingresso  degli  stranieri  nel
territorio  dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo  unico  e'  punito  con  la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  54 del codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria  prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
  3.  Se  il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da
tre  o  piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di  cinque  o  piu'  persone,  e nei casi in cui il fatto e' commesso
mediante  l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di
documenti  contraffatti,  la  pena  e'  della reclusione da quattro a
dodici  anni  e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di  cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo
unico.  Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare  alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
ovvero  riguarda  l'ingresso  di  minori  da  impiegare  in attivita'
illecite  al  fine  di  favorirne  lo  sfruttamento, la pena e' della
reclusione  da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni  per  ogni  straniero  di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione del presente testo unico.
  4.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  3,  e' sempre consentito
l'arresto  in  flagranza  ed  e'  disposta  la  confisca del mezzo di
trasporto  utilizzato  per  i  medesimi reati, salvo che si tratti di
mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
  5.  Fuori  dei  casi  previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto  non  costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un  ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero
o  nell'ambito  delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce  la  permanenza  di  questi  nel  territorio dello Stato in
violazione  delle  norme  del  presente testo unico, e' punito con la
reclusione  fino  a  quattro  anni  e con la multa fino a lire trenta
milioni.
  6.  Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi
che  lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  nonche'  a  riferire
all'organo  di  polizia  di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei   rispettivi   mezzi  di  trasporto  di  stranieri  in  posizione
irregolare.  In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi
di  cui  al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta
la  sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa
italiana,  inerenti  all'attivita' professionale svolta e al mezzo di
trasporto  utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
  7.  Nel  corso  di  operazioni  di polizia finalizzate al contrasto
delle  immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di  cui  all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza   operanti   nelle   province  di  confine  e  nelle  acque
territoriali  possono  procedere  al  controllo  e alle ispezioni dei
mezzi  di  trasporto  e  delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale  regime  doganale,  quando,  anche in relazione a specifiche
circostanze  di  luogo  e  di  tempo,  sussistono  fondati  motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente  articolo.  Dell'esito  dei  controlli  e delle ispezioni e'
redatto  processo  verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto  ore  al  procuratore  della  Repubblica  il quale, se ne
ricorrono  i  presupposti,  lo convalida nelle successive quarantotto
ore.  Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono  altresi'  procedere  a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  352,  commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
  8.  I  beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di  polizia finalizzate alla
prevenzione  e  repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono  essere  affidati  dall'autorita'  giudiziaria  procedente in
custodia  giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per  l'impiego  immediato  in  attivita'  di  polizia;  se  vi ostano
esigenze  processuali,  l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con
decreto   motivato.   Si   applicano,   in   quanto  compatibili,  le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
  9.  Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati  previsti  dal  presente  articolo,  nonche' le somme di denaro
ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni confiscati, sono
destinate   al   potenziamento   delle  attivita'  di  prevenzione  e
repressione  dei  medesimi  reati,  anche  a  livello  internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa  con  le  forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal  fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio  dello  Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste,  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
 
          Note all'art. 12:
            - Si riporta il testo dell'art. 54 del codice penale:
            "Art. 54 (Stato di necessita'). - Non e' punibile chi  ha
          commesso   il  fatto  per  esservi  stato  costretto  dalla
          necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale  di
          un   danno   grave   alla  persona,  pericolo  da  lui  non
          volontariamente causato, ne' altrimenti  evitabile,  sempre
          che il fatto sia proporzionato al pericolo.
            Questa   disposizione   non   si  applica  a  chi  ha  un
          particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
            La disposizione della prima parte di questo  articolo  si
          applica  anche  se  lo  stato  di necessita' e' determinato
          dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del  fatto  commesso
          dalla  persona  minacciata  risponde  che  l'ha costretta a
          commetterlo".
            - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche  al
          sistema penale".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 352, commi 3 e 4, del
          codice di procedura penale:
            "3. La perquisizione  domiciliare  puo'  essere  eseguita
          anche  fuori  dei  limiti temporali dell'art. 251 quando il
          ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
            4. La polizia  giudiziaria  trasmette  senza  ritardo,  e
          comunque   non   oltre  le  quarantotto  ore,  al  pubblico
          ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita
          il  verbale  delle  operazioni  compiute.     Il   pubblico
          ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto
          ore successive, convalida la perquisizione".
            - Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2, 3 e 4 , del
          D.P.R.  9  ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          sistemi di tossicodipendenza):
            "2.  Se  risulta  che  i  beni  appartengono  a  terzi, i
          proprietari  sono  convocati   dall'autorita'   giudiziaria
          procedente  per  svolgere,  anche  con  l'assistenza  di un
          difensore, le loro deduzioni e per chiedere  l'acquisizione
          di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano,
          in  quanto  compatibili,  le  norme del codice di procedura
          penale.
            3.  Gli  oneri  relativi  alla  gestione   dei   beni   e
          all'assicurazione  obbligatoria  dei veicoli, dei natanti e
          degli aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o  comando
          usuario.
            4.  I  beni  mobili  ed immobili acquisiti dallo Stato, a
          seguito di provvedimento definitivo  di  confisca,  vengono
          assegnati,    a    richiesta,    dell'Amministrazione    di
          appartenenza degli organi di polizia che ne  abbiano  avuto
          l'uso  ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere
          assegnati, a richiesta, anche ad  associazioni,  comunita',
          od    enti    che    si    occupino    del   recupero   dei
          tossicodipendenti".