Art. 12.
                  Programma coordinato di controllo
  1.  Con  decreto del  Ministro  per  le  politiche agricole  e  del
Ministro della sanita', si definiscono, entro centoventi giorni dalla
data di  entrata in vigore  del presente  decreto, le modalita'  ed i
criteri  uniformi   da  adottare  per  il   programma  coordinato  di
controllo,  tenendo conto  della  specifica  situazione italiana  nel
settore  dell'alimentazione  animale  e  definendo  la  natura  e  la
frequenza dei controlli stessi da effettuarsi periodicamente.