Art. 12.
  Non appena  ultimate le operazioni di  assegnazione dei certificati
di  cui al  precedente art.  11, avra'  inizio il  collocamento della
seconda tranche  dei certificati, per  un importo massimo del  25 per
cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente
decreto; tale tranche sara'  riservata agli operatori "specialisti in
titoli di  Stato", individuati ai  sensi dell'art. 3  del regolamento
adottato  con  decreto ministeriale  15  ottobre  1997, n.  428,  che
abbiano partecipato  all'asta della prima tranche.  Gli "specialisti"
potranno  partecipare  al  collocamento supplementare  inoltrando  le
domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 giugno 1999.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di  cui agli  articoli 6  e 9  del presente  decreto. La
richiesta di  ciascuno "specialista" dovra' essere  presentata con le
modalita'  di   cui  al   precedente  art.   8  e   dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta non  potra'  essere inferiore  a lire  500.000;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore non  verranno  prese  in
considerazione.
  Ciascuna richiesta  non dovra' essere superiore  all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali richieste  di  ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  richieste di  importo non  multiplo dell'importo  minimo
sottoscrivibile del  prestito verranno  arrotondate per  difetto; per
eventuali  richieste  distribuite su  piu'  offerte  verra' presa  in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione eventuali  prezzi diversi da quello  di aggiudicazione
d'asta.