Art. 12. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avra' inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 giugno 1999. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 8 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 500.000; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.