Art. 12.
                    Mobilita' con le universita'
  1.  Le  universita'  possono attribuire per contratto, stipulato ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  2 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o
integrativi  di  insegnamento  al  personale  di  ricerca in servizio
presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare le
modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la
durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione
delle attivita' didattiche e scientifiche.
  2.  Previa  convenzione tra universita' e C.N.R., i ricercatori e i
professori   universitari  di  ruolo  possono  svolgere  per  periodi
predeterminati attivita' di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
  3.  Previa  convenzione  tra  universita' e C.N.R., il personale di
ricerca del C.N.R. puo' essere autorizzato per periodi predeterminati
a svolgere attivita' di ricerca presso gli istituti scientifici delle
universita'.  Spetta  agli  statuti  delle universita' determinare le
modalita'  attraverso  le  quali il predetto personale, per la durata
delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici
competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
  4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e
3  sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le
amministrazioni  di  appartenenza.  Per i professori ed i ricercatori
universitari  l'attivita'  di  ricerca  di cui al comma 2 non rientra
nell'attivita'  prevista  dall'articolo  17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di
attivita'   di  ricerca  presso  il  C.N.R.  puo'  comportare  per  i
ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale,
dai carichi didattici.
  5.  I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti
degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
 
           Note all'art. 12:
            -    Il   decreto   del    Ministro   dell'universita'  e
          della  ricerca scientifica e tecnologica  2 maggio 1998, n.
          242, reca: "Regolamento recante norme per la disciplina dei
          professori a contratto".
            - L'art. 17, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,
          prevede:
            "1.  Al    fine  di  garantire    e  favorire  una  piena
          commutabilita' tra insegnamento  e  ricerca,   il   rettore
          puo',   con   proprio  decreto, autorizzare  il  professore
          universitario che   abbia    conseguito    la  nomina    ad
          ordinario,  ovvero   la  conferma  in ruolo  di  professore
          associato,  su sua  domanda  e sentito  il  consiglio della
          facolta' interessata,    a  dedicarsi    periodicamente  ad
          esclusive   attivita'      di   ricerca     scientifica  in
          istituzioni  di ricerca  italiane, estere  e internazionali
          complessivamente  per non piu' di  due anni  accademici  in
          un decennio".