Art. 12 
       (Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 
                      30 dicembre 1992, n.502) 
  1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il terzo  periodo,  e'
inserito il seguente: 
"Per le finalita' del presente articolo, le regioni  prevedono  forme
di  partecipazione  delle  organizzazioni   dei   cittadini   e   del
volontariato impegnato nella tutela del  diritto  alla  salute  nelle
attivita'  relative  alla  programmazione,  al   controllo   e   alla
valutazione dei servizi sanitari a  livello  regionale,  aziendale  e
distrettuale,". 
 
          Note all'art. 12:
            - L'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 502/92,
          nel   testo   precedente  le  modificazioni  apportate  dal
          presente articolo, era il seguente:
            "Art.  15.  (Disciplina   della   dirigenza   del   ruolo
          sanitario).
            1.  La dirigenza del ruolo sanitario e' articolata in due
          livelli.
            2. Al personale medico  e  delle  altre  professionalita'
          sanitarie  del primo livello sono attribuite le funzioni di
          supporto,  di  collaborazione  e  corresponsabilita',   con
          riconoscimento    di    precisi    ambiti    di   autonomia
          professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi
          nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale
          medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo
          livello  sono   attribuite   funzioni   di   direzione   ed
          organizzazione  della  struttura da attuarsi anche mediante
          direttive a tutto il  personale  operante  nella  stessa  e
          l'adozione  dei  provvedimenti  relativi,  necessari per il
          corretto   espletamento   del   servizio;   spettano,    in
          particolare,  al  dirigente  medico appartenente al secondo
          livello  gli  indirizzi  e,  in  caso  di  necessita',   le
          decisioni  sulle  scelte  da  adottare  nei  riguardi degli
          interventi preventivi, clinici, diagnostici e  terapeutici;
          al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli
          indirizzi  e  le  decisioni  da  adottare  nei riguardi dei
          suddetti interventi limitatamente  a  quelli  di  specifica
          competenza.  Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori
          o moduli organizzativi di cui agli articoli 47  e  116  del
          decreto  dei  Presidente della Repubblica 23 novembre 1990,
          n. 384, ridefiniti ai sensi degli  articoli  30  e  31  del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n.29, e successive
          modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal  direttore
          generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con
          le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. A
          tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica
          il  disposto  dell'articolo  20  dei  decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.29,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni.
            3.  Al  primo livello della dirigenza del ruolo sanitario
          si accede attraverso concorso  pubblico  al  quale  possono
          partecipare  coloro  che  abbiano  conseguito la laurea nel
          corrispondente  profilo   professionale,   siano   iscritti
          all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il di-
          ploma  di  specializzazione  nella  disciplina. (Il secondo
          livello dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale
          incarico a coloro  che  siano  in  possesso  dell'idoneita'
          nazionale  all'esercizio delle funzioni di direzione di cui
          all'articolo  17).   L'attribuzione   dell'incarico   viene
          effettuata,  previo  avviso  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale
          sulla  base  del  parere  di  un'apposita  commissione   di
          esperti.  La commissione e' nominata dal direttore generale
          ed e' composta dal direttore sanitario  e  da  due  esperti
          nella   disciplina   oggetto   dell'incarico,  di  cui  uno
          designato dalla regione ed uno designato dal consiglio  dei
          sanitari  tra  i  dirigenti di secondo livello del Servizio
          sanitario nazionale; in caso  di  mancata  designazione  da
          parte  della  regione  e  del  consiglio dei sanitari entro
          trenta  giorni  dalla   richiesta,   la   designazione   e'
          effettuata   dal   Ministro   della  sanita'  su  richiesta
          dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La
          commissione  predispone  l'elenco   degli   idonei   previo
          colloquio  e valutazione del curriculum professionale degli
          interessati. L'incarico, che ha  durata  quinquennale,  da'
          titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile.
          Il   rinnovo   e  il  mancato  rinnovo  sono  disposti  con
          provvedimento  motivato  dal  direttore   generale   previa
          verifica  dell'espletamento  dell'incarico  con riferimento
          agli obiettivi affidati  ed  alle  risorse  attribuite.  La
          verifica  e'  effettuata  da  una  commissione nominata dal
          direttore generale e composta dal direttore sanitario e  da
          due   esperti  scelti  tra  i  dirigenti  della  disciplina
          dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e  appartenenti
          al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla
          regione  e  l'altro  dal  consiglio  dei sanitari, entrambi
          esterni  all'unita'  sanitaria  locale.  Il  dirigente  non
          confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con
          la  perdita  del  relativo specifico trattamento economico;
          contestualmente  viene  reso  indisponibile  un  posto   di
          organico del primo livello dirigenziale.
            4.  li  personale  appartenente alle posizioni funzionali
          apicali puo' optare  in  prima  applicazione  del  presente
          decreto  per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al
          comma precedente.
            5. Il personale che accede alle  posizioni  apicali  dopo
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e' soggetto alla
          verifica di cui al comma 3.".
            - Per il contenuto  del  citato  decreto  legislativo  n.
          29/93, si veda in nota all'art.3.
            -  Il decreto dei Presidente della Repubblica 10 dicembre
          1997,  n.483,  reca:  "Regolamento  recante  la  disciplina
          concorsuale  per  il  personale  dirigenziale  del Servizio
          sanitario nazionale".
            -  L'articolo  28, comma 1 del citato decreto legislativo
          n. 29/93 e' il seguente:
            " Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente).
            1. L'accesso alla qualifica di dirigente di  ruolo  nelle
          amministrazioni  statati,  anche ad ordinamento autonomo, e
          negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente  a
          seguito di concorso per esami.
            -  L'articolo  5,  comma 1, lettera d) del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,  n.  484,
          e' il seguente:
            "Art. 5. (Requisiti).
            1.  L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto
          riguarda le categorie dei medici,  veterinari,  farmacisti,
          odontoiatri,  biologi,  chimici,  fisici  e  psicologi,  e'
          riservato a  coloro  che  sono  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti:
            (Omissis).
            c) attestato di formazione manageriale.".
            -  L'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo
          n.29/93, e' il seguente:
            "Art. 19. (Incarichi e funzioni dirigenziali).
            1. Per il conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio  ad  incarichi  diversi non si applica l'articolo
          2103, del codice civile.".
            - L'articolo 2103, comma primo, del codice civile  e'  il
          seguente:
            " Art. 2103. (Mansioni del lavoratore).
            Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
          per  le  quali  e' stato assunto o  a quelle corrispondenti
          alla  categoria   superiore   che   abbia   successivamente
          acquisito   ovvero   a  mansioni  equivalenti  alle  ultime
          effettivamente  svolte,  senza  alcuna  diminuzione   della
          retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori
          il  prestatore  ha  diritto  al  trattamento corrispondente
          all'attivita'  svolta,  e  l'assegnazione  stessa   diviene
          definitiva,  ove  la  medesima  non  abbia  avuto luogo per
          sostituzione  di  lavoratore  assente  con   diritto   alla
          conservazione  del  posto,  dopo  un  periodo  fissato  dai
          contratti collettivi, e comunque non superiore a tre  mesi.
          Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
          una   altra   se   non  per  comprovate  ragioni  tecniche,
          organizzative e produttive.".
            - L'articolo 1, comma 12, della citata legge  n.  662/96,
          e' il seguente:
            "Art. 1. (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
          istruzione   finanza   regionale  e  locale,  previdenza  e
          assistenza).  (Omissis).
            12. Le direttive impartite dal Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri  all'Agenzia  per la rappresentanza negoziale
          delle pubbliche amministrazioni, di  cui  all'articolo  50,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
          e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  indicano
          altresi' i criteri per  l'attribuzione  di  un  trattamento
          economico  aggiuntivo  al  personale  che  abbia optato per
          l'esercizio della  libera  professione  intramuraria.  Tale
          opzione   costituisce   titolo   di   preferenza   per   il
          conferimento  di   incarichi   comportanti   direzioni   di
          struttura  ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti
          del ruolo sanitario di  secondo  livello.  Resta  ferma  la
          riduzione  dei  15  per  cento  della  componente  fissa di
          posizione della retribuzione per i  dipendenti  che  optano
          per l'esercizio della libera professione extramuraria.".
            -   L'articolo  102  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche' sperimentazione organizzativa e  didattica)  e'  il
          seguente:
            "Art. 102. (Attivita' assistenziale).
            Il  personale  docente universitario, e i ricercatori che
          esplicano attivita' assistenziale presso le cliniche e  gli
          istituti  universitari  di ricovero e cura anche se gestiti
          direttamente  dalle  universita',  convenzionati  ai  sensi
          dell'art.  39,  L.  23  dicembre 1978, n. 833, assumono per
          quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri  previsti
          per  il  personale  di  corrispondente  qualifica del ruolo
          regionale in conformita' ai criteri fissati nei  successivi
          comma e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di
          convenzione  di  cui al citato art. 39. Dell'adempimento di
          tali  doveri  detto  personale  risponde   alle   autorita'
          accademiche   competenti   in   relazione   al  loro  stato
          giuridico.
            Al personale di cui al  precedente  comma  e'  assicurata
          l'equiparazione   del   trattamento  economico  complessivo
          corrispondente  a  quello  del   personale   delle   unita'
          sanitarie  locali  di pari funzione, mansione ed anzianita'
          secondo le vigenti disposizioni ai  sensi  dell'art.31  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n.761.
            Nell'ambito della convenzione di cui  all'art.  39  della
          legge  23  dicembre  1978,  n. 833, verra' anche fissato il
          limite finanziario entro il quale comprendere le indennita'
          di  cui  all'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
            Le  corrispondenze funzionali tra il personale medico dei
          ruoli universitari ed  il  personale  medico  del  servizio
          sanitario  nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  sono
          stabilite come segue:
            il  professore ordinario e straordinario e' equiparato al
          medico appartenente alla posizione apicale;
            il  professore  associato   e'   equiparato   al   medico
          appartenente alla posizione intermedia;
            l'assistente  ordinario  del  ruolo  ad  esaurimento ed i
          ricercatori sono equiparati  al  medico  appartenente  alla
          posizione iniziale.
            In  rapporto  alla  disponibilita' di posti vacanti nelle
          strutture assistenziali a direzione universitaria  previste
          dalle  convenzioni,  di  cui  al precedente primo comma, ai
          professori associati, agli  assistenti  ed  ai  ricercatori
          possono  essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche
          di livello immediatamente superiore a quelle  indicate  nel
          precedente comma.
            L'attribuzione  della qualifica   superiore e' deliberata
          annualmente  dal  rettore,  su  motivato  conforme   parere
          espresso  dal  consiglio di facolta' sulla base del curric-
          ulum formativo e professionale degli aspiranti desunto  dai
          titoli  accademici  didattici  e scientifici - comprendenti
          anche l'attivita'  assistenziale  e  -  dell'anzianita'  di
          ruolo.   Nel  caso  in  cui  il  servizio  nella  qualifica
          superiore venga prestato  senza  che  il  personale  medico
          universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle
          norme  vigenti per il corrispondente personale ospedaliero,
          il  predetto  servizio  non  e'  valutabile  nei   concorsi
          ospedalieri.
            L'affidamento  delle  funzioni di cui ai precedenti commi
          deve  comunque  rispettare  l'afferenza  ai  raggruppamenti
          disciplinari     stabiliti    dalla    vigente    normativa
          universitaria.
            Il  rapporto  di  lavoro  dei professori universitari che
          svolgono attivita' assistenziale puo' essere a tempo  pieno
          o   a  tempo  definito  secondo  le  disposizioni  previste
          dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          dicembre 1979, n. 761 e fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          precedente  art. 11, comma quarto, lettera a), del presente
          decreto.
            L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze
          didattiche e di  ricerca  ed  ha  durata  almeno  biennale.
          L'opzione  si esercita con le stesse modalita' previste nel
          precedente art. 10.
            I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a
          seconda  che  prestino  servizio  per  un  numero  di   ore
          globalmente  considerato  uguale  a  quello previsto per il
          corrispondente personale delle unita'  sanitarie  locali  a
          tempo   pieno  o  a  tempo  definito,  hanno  diritto  alla
          rispettiva integrazione del trattamento  economico  secondo
          quanto previsto nel precedente secondo comma.".
            -  Per  il  testo  dell'articolo  6 della citata legge n.
          419/98, si veda in nota all'art. 4.
            - L'articolo 72 della legge   23 dicembre  1998,  n.  448
          (Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo
          sviluppo), e' il seguente:
            "Art.   72.   (Disposizioni   per   la   riqualificazione
          dell'assistenza sanitaria).
            1.  Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di
          controllo   dell'effettivo   comportamento   tenuto   dagli
          erogatori    di    prestazioni    sanitarie    in    ordine
          all'appropriatezza  e  alla  qualita'  dell'assistenza,  e'
          autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per
          gli  anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999,
          379,5 miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per  l'anno
          2001.
            2.  Le  disponibilita'  destinate  al  finanziamento  dei
          progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis,  della  legge
          23  dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
          ridotte di lire 190 miliardi per l'anno 1999, 380  miliardi
          per l'anno 2000, 400 miliardi per l'anno 2001.
            3.  In  attuazione  di  quanto disposto dall'articolo 32,
          comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e
          le province autonome, a decorrere dal 1999 e per  gli  anni
          2000   e   2001,  assicurano  l'effettiva  vigilanza  e  il
          controllo sull'uso corretto ed efficace  delle  risorse  in
          modo    da   realizzare   una   riduzione   dell'assistenza
          ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario,  anche
          attraverso  il  potenziamento  di  forme  alternative  alla
          degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1
          per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine
          registrata nell'anno precedente.
            4.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  del   ruolo
          sanitario  che,  ai  sensi  dell'articolo 1, commi 10 e 11,
          della  legge    23  dicembre  1996,  n.  662,  optano   per
          l'esercizio    della    libera    attivita'   professionale
          extramuraria   e'   disciplinato,  anche  per  gli  aspetti
          economici,  in  sede  di  contrattazione   collettiva.   La
          disciplina,  in  particolare,  prevede  la  riduzione,  nel
          periodo    di    validita'    del    contratto    stipulato
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, del trattamento economico accessorio  e  il
          conferimento  o la conferma degli incarichi di struttura ai
          dirigenti che abbiano optato per l'esercizio  della  libera
          professione    intramuraria.   L'opzione   effettuata   per
          l'esercizio  della  libera  professione  extramuraria  puo'
          essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.
            5.  In  attesa  della  disciplina  contrattuale di cui al
          comma 4, a decorrere dal 1 luglio 1999, nei  confronti  dei
          dirigenti  che  hanno  optato  per l'esercizio della libera
          attivita'  professionale   extramuraria   la   retribuzione
          variabile di posizione e' comunque ridotta dei 50 per cento
          e  non  si  da'  luogo  alla  retribuzione  di risultato; a
          decorrere dalla stessa data gli incarichi  dirigenziali  di
          struttura    possono    essere   conferiti   o   confermati
          esclusivamente  ai  dirigenti  che   abbiano   optato   per
          l'esercizio    della    libera    attivita'   professionale
          intramuraria.
            6. Al fine di  promuovere  il  miglioramento  qualitativo
          delle  prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con
          le finalita' di cui all'articolo 1, comma 12,  della  legge
          23  dicembre  1996,  n.662, e in relazione al conseguimento
          degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale,  e'
          istituito  un  fondo  per  l'esclusivita'  del rapporto dei
          dirigenti  del  ruolo  sanitario  che  hanno   optato   per
          l'esercizio  della  libera  professione  intramuraria. Sono
          ammessi ai  benefici  del  fondo  i  medesimi  dirigenti  a
          condizione che abbiano rinunciato alla facolta' di svolgere
          la   libera  professione  extramuraria  e  qualsiasi  altra
          attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito,  secondo  i
          criteri  e  le modalita' previsti dal regolamento di cui al
          comma 9 e comunque ad eccezione  delle  attivita'  rese  in
          nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.
            7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno  optato  per
          l'esercizio   della  libera  professione  intramuraria  non
          possono esercitare alcuna altra attivita' sanitaria resa  a
          titolo  non  gratuito,  secondo  i  criteri  e le modalita'
          previsti dal regolamento di cui al comma  9,  ad  eccezione
          delle  attivita'  rese  in  nome  e  per conto dell'azienda
          sanitaria di appartenenza;  la  violazione  degli  obblighi
          connessi  all'esclusivita'  delle prestazioni, l'insorgenza
          di un conflitto di interessi o di situazioni  che  comunque
          implichino  forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto
          costituisca reato, comportano la risoluzione  del  rapporto
          di  lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere
          sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 6 in  misura
          non  inferiore  a  una  annualita' e non superiore a cinque
          annualita' La violazione degli obblighi di cui al  presente
          comma  e'  comunicata,  per l'adozione dei provvedimenti di
          rispettiva competenza, dal direttore generale alla  regione
          o  alla  provincia  autonoma, all'Ordine professionale e al
          Ministero della sanita'. Si applica  l'ultimo  periodo  del
          comma  5  dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.
            8. L'accertamento, comunque effettuato, delle  violazioni
          delle  disposizioni  di  cui  al  comma 7 comporta anche la
          responsabilita' del direttore generale per omessa vigilanza
          e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e,  nei  casi
          piu'   gravi,   motivazione  per  la  decisione  di  revoca
          dell'incarico di direttore generale,  salvo  che  egli  non
          dimostri  di  avere  adottato  le  misure  ispettive  e  di
          controllo  idonee  a  prevenire  e  reprimere  le  predette
          violazioni.  In  caso di inadempienza della regione o della
          provincia autonoma il  Ministro  della  sanita'  adotta  le
          misure  necessarie  per  garantire  l'attuazione  di quanto
          disposto dal presente comma 9. Con regolamento da  emanare,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n.   400, su  proposta  del  Ministro
          della  sanita',  sentite  la  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, l'Autorita', garante della concorrenza
          e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza
          sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento,
          sono  disciplinate  le  modalita'   di   attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
            a)  evitare  conflitti di interesse e attivita' contrarie
          ai principi di tutela della concorrenza;
            b)  prevedere  il  divieto  per  i  dirigenti  del  ruolo
          sanitario  che  abbiano optato per l'esercizio della libera
          professione    extramuraria    di    rendere    prestazioni
          professionali,  anche  di natura occasionale e periodica, a
          favore o  all'interno  di  strutture  pubbliche  o  private
          accreditate.
            10.  L'estensione  delle disposizioni del comma 4, ultimo
          periodo, e del comma 5 al personale di cui all'articolo 102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382, e' disciplinata con decreto  emanato  d'intesa  dai
          Ministri  della  sanita' e dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge.  Il 90 per cento
          delle   risorse   che  si  renderanno  disponibili  per  le
          universita' per effetto di tali disposizioni sono destinate
          a fondi istituiti presso gli  atenei  per  l'incentivazione
          dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, Comma 6, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni.
            11. E' confermato, per il personale della  dirigenza  del
          ruolo  sanitario  che  abbia  optato  per l'esercizio della
          libera professione extramuraria, il divieto  di  esercizio,
          sotto    qualsiasi    forma,   della   libera   professione
          intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al  periodo
          precedente  o  la mancata assunzione da parte del direttore
          generale, in conformita' alle disposizioni  richiamate  nel
          periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per
          consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario
          che   abbia   manifestato  la  relativa  opzione  il  pieno
          esercizio   della    libera    professione    intramuraria,
          costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico
          e,  nei  casi  piu'  gravi, motivazione per la decisione di
          revoca dell'incarico di direttore generale. In  particolare
          il  direttore  generale, fino alla realizzazione di proprie
          idonee  strutture  e   spazi   distinti   per   l'esercizio
          dell'attivita'  libero professionale intramuraria in regime
          di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto o  ad  assumere  le
          specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi
          sostitutivi   in   strutture  non  accreditate  nonche'  ad
          autorizzare l'utilizzazione di studi professionali  privati
          e   altresi'   ad  attivare  misure  atte  a  garantire  la
          progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attivita'
          istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto  di
          indirizzo  e  coordinamento  a  tal  fine  adottato,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 15
          marzo  1997,  n.  59.  Fino  all'emanazione  dell'atto   di
          indirizzo  e  coordinamento  si  applicano  le  linee guida
          adottate dal Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo
          1, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502,  e successive modificazioni, con decreto dei 31 luglio
          1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  181  dei  5
          agosto 1997.
            12.  Il  90  per  cento  delle complessive risorse che si
          renderanno disponibili per effetto dell'applicazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' destinato, sulla base
          di   criteri  stabiliti  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome, d'intesa con le  organizzazioni  sindacali  della
          dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo
          determinato  con soggetti in possesso del diploma di laurea
          in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra
          professionalita'   del   ruolo   sanitario   per   progetti
          finalizzati  all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui
          all'articolo  3,  comma  12,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo  29  aprile 1998, n.124, nonche', in misura non
          inferiore al 50 per  cento  e  secondo  modalita'  e  tempi
          previsti  dai  contratti collettivi nazionali di lavoro per
          la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo  di  cui
          al comma 6.
            13.    Agli   specialisti   ambulatoriali   convenzionati
          inquadrati  nel  primo  livello   dirigenziale   ai   sensi
          dell'articolo  34  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si
          applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei
          dipendenti pubblici.  Ai  soggetti  indicati  nel  presente
          comma  e' data facolta' di optare per il mantenimento della
          posizione  assicurativa  gia'  costituita   presso   l'Ente
          nazionale   previdenza   e   assistenza   medici   (ENPAM).
          L'opzione  di  cui  al  precedente  periodo   deve   essere
          esercitata  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.  Con  successivo  decreto  del
          Ministro  della sanita', da adottare ai sensi dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          stabiliti   i  criteri  per  la  valutazione  del  servizio
          prestato   in   regime   convenzionale   ai   fini    della
          partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello
          dirigenziale   del   personale   del   Servizio   sanitario
          nazionale.
            14.  In  ragione  del  l'autofinanziamento  del   settore
          sanitario,  le  norme  di  cui  al  presente  articolo,  ad
          eccezione dei primi tre periodi del comma 13  e  del  comma
          17,  non si applicano alle province autonome di Trento e di
          Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla  regione  Friuli
          Venezia-Giulia.  Nei  predetti  enti  i  principi di cui al
          presente articolo  sono  attuati  secondo  quanto  disposto
          dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
            15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella  misura
          di  lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi
          per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001,  le
          disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori
          spese  di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma
          12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del  fondo  sono
          individuati con uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia
          per    la    rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
          amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di
          settore, per il rinnovo del contratto collettivo  nazionale
          di  lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale
          da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge.
            16.  Sono  fatte  salve  le norme della legge 30 novembre
          1998, n.419. Il comma 7 dell' articolo  1  della  legge  23
          dicembre 1996, n.662, e' abrogato.
            17.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 le associazioni di
          volontariato riconosciute ai sensi della  legge  11  agosto
          1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita'
          sociale  (ONLUS)  di  cui al decreto legislativo 4 dicembre
          1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone radio
          complessivamente dovuto per  gli  apparati  installati  sui
          mezzi  adibiti  a  servizi  sociosanitari  e  di protezione
          civile.¾.
            - L'articolo 1, comma 10, della citata legge 23  dicembre
          1996, n.662, e' il seguente:
            "Art.1.(Misure  in  materia di sanita', pubblico impiego,
          istruzione,  finanza  regionale  e  locale,  previdenza   e
          assistenza ). (OMISSIS).
            10.  I  dipendenti  del  Servizio  sanitario nazionale in
          servizio presso strutture nelle  quali  l'attivita'  libero
          professionale  intramuraria risulti organizzata e attivata,
          ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche
          secondo le modalita'  transitorie  dallo  stesso  previste,
          alla  data  di entrata in vigore della presente legge, sono
          tenuti a comunicare al  direttore  generale,  entro  il  31
          marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attivita' libero
          professionale  intramuraria  o  extramuraria. In assenza di
          comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per
          l'esercizio   della   libera   professione    intramuraria.
          L'opzione  a favore dell'esercizio della libera professione
          extramuraria ha valore per un periodo di tre anni."
            - Per il  testo  dell'articolo  1,  comma  34-bis,  della
          citata legge n.662/96, si veda in nota all'art. 4.
            - L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.   503   (Norme   per   il   riordinamento   del  sistema
          previdenziale dei lavoratori privati e  pubblici,  a  norma
          dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il
          seguente:
            "Art. 16. (Prosecuzione del rapporto di lavoro).
            1.  E'  in  facolta'  dei dipendenti civili dello Stato e
          degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
          con effetto dalla data di entrata in vigore della legge  23
          ottobre  1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
          oltre i limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  per
          essi previsti.".
            -   La   legge   19  febbraio  1991,  n.  5O,  recava:  "
          Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico
          dipendente".
            - L'articolo 32, comma 9, della citata legge 27  dicembre
          1997, n.449, e' il seguente:
            " Art. 32. (Interventi di razionalizzazione della spesa).
          (Omissis).
            9.  Le  regioni,  le aziende unita' sanitarie locali e le
          aziende ospedaliere assicurano l'attivita' di  vigilanza  e
          controllo  sull'uso  corretto ed efficace delle risorse. In
          particolare:
            a)  raccolgono  ed  analizzano  sistematicamente  i  dati
          concernenti  le  attivita' ospedaliere e le attivita' rela-
          tive agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e
          adottano tempestivamente  azioni  correttive  nei  casi  di
          ingiustificato  scostamento dai valori standard nazionali o
          locali. Le attivita' ospedaliere sono oggetto di specifiche
          azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili  della
          qualita',  dell'appropriatezza,  della accessibilita' e del
          costo. A tali fini sono promossi interventi  di  formazione
          degli  operatori  regionali e locali dedicati all'attivita'
          di  controllo  esterno  e  l'impiego  di  protocolli  quali
          strumenti  sistematici  di  valutazione dell'appropriatezza
          del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
            b) le aziende unita' sanitarie locali esercitano funzioni
          di indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei  medici  di
          medicina   generale   e   dei  pediatri  di  libera  scelta
          supportando i  sanitari  nell'individuazione  di  linee  di
          intervento  appropriate  al  fine  di  ottenere il migliore
          rapporto  costo-beneficio  tra  le  opzioni   eventualmente
          disponibili   e   fornendo   indicazioni   per   l'uniforme
          applicazione in ambito locale dei  percorsi  diagnostici  e
          terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della
          sanita'  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, a partire dalle piu' comuni patologie
          cronico- degenerative. A  tal  fine  possono  avvalersi  di
          appositi  uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della
          sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei  percorsi
          diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo
          stato  sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.   502, e  suc-
          cessive modificazioni; c) al fine  di ottimizzare l'impiego
          delle   risorse   per   l'acquisto   di   beni  e  servizi,
          l'osservatorio centrale di cui all'articolo  1,  comma  30,
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati
          forniti  dalle  regioni,  dalle  aziende  unita'  sanitarie
          locali  e  dalle  aziende  ospedaliere,  compie  indagini e
          fornisce indicazioni  sull'andamento  dei  prezzi  e  sulle
          modalita'  di  acquisto  utili  ad orientare le decisioni a
          livello locale.".
            -  L'articolo  25,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  20  dicembre  1979, n. 761 (Stato giuridico del
          personale delle unita' sanitarie locali), e' il seguente:
            "Art. 25. (Servizi e titoli equipollenti).
            - I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche  e  negli
          istituti  universitari  di  ricovero  e  cura, negli organi
          degli enti di ricerca di cui all'articolo 40 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano  ottenuto
          l'equiparazione  prevista dall'articolo 129 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1969,   n.   130,
          nell'ospedale   "Galliera"   di   Genova,   negli  ospedali
          dell'Ordine  Mauriziano  di  Torino,  negli   istituti   di
          ricovero  e  cura  a carattere scientifico e negli ospedali
          militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita'
          ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei  trasferimenti,
          ai  corrispondenti  servizi  e  titoli  acquisiti presso le
          unita' sanitarie locali.
            A tali fini, l'ospedale "Galliera"  di  Genova,  l'Ordine
          mauriziano  di  Torino,  gli  ospedali che abbiano ottenuto
          l'equiparazione prevista dall'articolo 129 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1969, n. 130, e gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  devono
          adeguare,  per  la  parte compatibile, i propri ordinamenti
          del personale alle disposizioni del presente decreto, entro
          sei mesi dalla  sua  entrata  in  vigore.  Gli  ordinamenti
          predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo
          determinato  o  comunque non espressamente disciplinati dal
          presente   decreto,    purche'    comportino    prestazioni
          equiparabili  a  quelle  dei  personale addetto ai servizi,
          presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.".