Art. 12
                  Locali chiusi a bordo delle navi
  1.  Il  datore  di  lavoro,  prima  di  fare  iniziare il lavoro in
qualsiasi locale chiuso, deve:
a) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato;
b) far sottoporre  ad  adeguato  periodo  di  ventilazione  locali  o
depositi  chiusi  contenenti  prodotti,  merci o sostanze che possono
emanare esalazioni tossiche e nocive per  la  salute  del  lavoratore
stesso.
  2.  Il datore di lavoro deve provvedere affinche' il lavoratore che
per primo accede ai  predetti  ambienti  sia  munito  di  cintura  di
sicurezza  con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno
dell'apertura di  accesso  in  modo  da  poter  essere  tratto  fuori
tempestivamente in caso di emergenza.