Art. 12.
                     Misure di razionalizzazione
  1.  Gli  enti  pubblici  ai  quali  si  applica il presente decreto
predispongono,  entro  l'anno  2000  e,  successivamente, con cadenza
biennale,  entro  un termine da fissarsi con direttiva del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  un  piano  volto  a razionalizzare la
allocazione  degli  uffici  in  immobili acquisiti in proprieta' o in
locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di
piu'  enti,  soprattutto  per  quanto  attiene alle sedi periferiche,
anche  all'estero,  nonche'  alla  realizzazione di economie di spesa
connesse   alla   acquisizione   e   gestione   in  comune,  su  base
convenzionale,  di servizi da parte di piu' enti, ovvero, nel caso di
enti   svolgenti   compiti   omogenei,  attraverso  anche  la  comune
utilizzazione di organi e attivita'.
  2.  Il  piano  di cui al comma 1 e' trasmesso, entro trenta giorni,
dal  presidente  dell'ente,  previo parere del collegio dei revisori,
all'amministrazione  o  istituzione  vigilante  ed  al  Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. Il Ministero
stesso  riferisce  annualmente  al  Parlamento  sulla  attuazione del
presente  articolo,  indicando,  sulla  base  anche  di  una  analisi
comparativa  delle  risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa
negli    ultimi   bilanci   consuntivi   degli   enti,   criteri   di
razionalizzazione  e  contenimento  delle  spese di allocazione e per
servizi suscettibili di conduzione comune.
  3.  Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita
relazione di cui al comma 2:
  a)  i  Ministri  vigilanti,  di  concerto  con  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  impartiscono  agli enti direttive,
anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani
pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle
riduzioni di spesa di cui al comma 1;
  b)  i  revisori  dei  conti  vigilano  sulla  adozione delle misure
indicate.
  4.  Nei  confronti  degli  enti  di  cui al comma 1 che non abbiano
predisposto,  nei  termini  stabiliti,  il  piano  di  revisione  per
l'utilizzo  degli  immobili,  i  Ministri  vigilanti adottano, ovvero
propongono   al   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica una riduzione, sino al venti per cento, dei
contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.