Art. 12.


Finanziamento  dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni  bancarie  speciali  e relativi controlli parlamentari e
                            territoriali


  1.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  flusso di finanziamenti
all'economia  e  un  adeguato  livello  di  patrimonializzazione  del
sistema  bancario,  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e'
autorizzato,  fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di
contabilita'  di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle
banche  interessate,  strumenti finanziari privi dei diritti indicati
nell'articolo  2351  del codice civile, computabili nel patrimonio di
vigilanza  ed  emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate
su  mercati  regolamentati o da societa' capogruppo di gruppi bancari
italiani   le   azioni   delle   quali   sono  negoziate  su  mercati
regolamentati.
  2.  Gli  strumenti  finanziari  di  cui  al  comma 1 possono essere
strumenti    convertibili    in   azioni   ordinarie   su   richiesta
dell'emittente.    Puo'    essere    inoltre   prevista,   a   favore
dell'emittente,  la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che
la   Banca  d'Italia  attesti  che  l'operazione  non  pregiudica  le
condizioni  finanziarie  o di solvibilita' della banca ne' del gruppo
bancario di appartenenza. (( In ogni caso, il programma di intervento
di  cui  al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci
anni  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
  3.  La  remunerazione  degli strumenti finanziari di cui al comma 1
puo'  dipendere,  in  tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili
distribuibili  ai  sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal
caso  la  delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione
degli   utili   e'   vincolata   al   rispetto  delle  condizioni  di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze sottoscrive gli
strumenti  finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione
risulti  economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1.
  5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
   a)  all'assunzione  da parte dell'emittente degli impegni definiti
in  un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e
delle  finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da
assicurare  alle  piccole  e  medie  imprese (( e alle famiglie, alle
modalita'  con  le  quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai
creditori  delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi,  anche  attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ))  e  a  politiche dei
dividendi  coerenti  con  l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione;
   b)  all'adozione,  da  parte  degli  emittenti, di un codice etico
contenente,  tra  l'altro,  previsioni  in  materia  di  politiche di
remunerazione dei vertici aziendali.
  ((  5-bis.  Gli  schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli
schemi  dei  codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi
alle Camere. ))
  6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze   riferisce   periodicamente   al  Parlamento  fornendo  dati
disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le
Prefetture   e'   istituito   uno   speciale   osservatorio   con  la
partecipazione   dei  soggetti  interessati.  Dall'istituzione  degli
osservatori  di  cui  al  presente  comma non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato; al funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e   finanziarie   gia'  previste,  a  legislazione  vigente,  per  le
Prefetture.
  7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla
base   di  una  valutazione  da  parte  della  Banca  d'Italia  delle
condizioni  economiche  dell'operazione  e della computabilita' degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
  8.  L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera  anche  in  merito  all'emissione degli strumenti finanziari
previsti   dal  presente  articolo.  L'esercizio  della  facolta'  di
conversione  e'  sospensivamente  condizionato  alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
  9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le  risorse  necessarie  per  finanziare  le  operazioni  stesse.  Le
predette  risorse,  da  iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
   a)  riduzione  lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle  dotazioni  di  spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste   correttive   e   compensative   delle  entrate,  comprese  le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti  territoriali  aventi  natura  obbligatoria; del fondo ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse  destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
   b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
   c)   utilizzo   temporaneo   mediante  versamento  in  entrata  di
disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche' sui
conti  di  tesoreria  intestati  ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici   nazionali   con   esclusione   di  quelli  intestati  alle
Amministrazioni  territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari   intercorrenti   con   l'Unione  europea  ed  i  connessi
cofinanziamenti   nazionali,   con   corrispondente  riduzione  delle
relative  autorizzazioni  di  spesa  e  contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
   d) emissione di titoli del debito pubblico.
  ((  9-bis.  Gli  schemi  di decreto di cui al comma 9, corredati di
relazione  tecnica,  sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di carattere
finanziario.  I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data
di  trasmissione.  Il  Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari
elementi  integrativi  di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni  competenti  per i profili finanziari, da esprimere entro
dieci  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente i
termini  per  l'espressione  dei  pareri,  i  decreti  possono essere
comunque adottati. ))
  10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di   bilancio   sono  trasmessi  con  immediatezza  al  Parlamento  e
comunicati alla Corte dei conti.
  11.  Ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al  presente  articolo e
all'articolo   1  del  decreto-legge  9  ottobre  2008,  n.  155,  ((
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,
))  le  deliberazioni  previste  dall'articolo  2441, quinto comma, e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le  stesse  maggioranze  previste  per le deliberazioni di aumento di
capitale  dagli  articoli  2368  e  2369 del codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del  ((  testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria,  di  cui  al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono ridotti della meta'.
  12.   Con   decreto   di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  da
adottarsi  entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione   degli   strumenti  finanziari  di  cui  al  presente
articolo.
  (( 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere  in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi
del  presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui
all'articolo  5,  comma  1-ter,  del decreto-legge 9 ottobre 2008, n.
155,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
190. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile:
             «Art.  2351 (Diritto di voto). - Ogni azione [c.c. 1550]
          attribuisce  il  diritto  di  voto  [c.c. 1531, 2333, 2335,
          2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357, 2373, 2479, 2538].
             Salvo  quanto  previsto dalle leggi speciali, lo statuto
          puo'  prevedere  la  creazione  di  azioni senza diritto di
          voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
          con   diritto   di   voto  subordinato  al  verificarsi  di
          particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
          di  tali azioni non puo' complessivamente superare la meta'
          del capitale sociale.
             Lo  statuto  delle  societa'  che  non  fanno ricorso al
          mercato  del  capitale  di  rischio  puo' prevedere che, in
          relazione  alla quantita' di azioni possedute da uno stesso
          soggetto,  il  diritto  di  voto sia limitato ad una misura
          massima o disporne scaglionamenti.
             Non  possono emettersi azioni a voto plurimo [disp. att.
          c.c. 212].
             Gli  strumenti  finanziari  di  cui  agli articoli 2346,
          sesto  comma,  e 2349, secondo comma, possono essere dotati
          del  diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
          in  particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata, secondo
          modalita'   stabilite   dallo  statuto,  la  nomina  di  un
          componente  indipendente del consiglio di amministrazione o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi'  nominate si applicano le medesime norme previste per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».
             - Si riporta il testo dell'art. 2433 del codice civile:
             «Art.  2433  (Distribuzione  degli  utili ai soci). - La
          deliberazione  sulla  distribuzione degli utili [c.c. 2262,
          2328,  n.  7,  2350,  2428]  e' adottata dall'assemblea che
          approva  il  bilancio  [c.c. 2364, n. 1] ovvero, qualora il
          bilancio  sia  approvato  dal  consiglio  di  sorveglianza,
          dall'assemblea  convocata  a  norma dell'articolo 2364-bis,
          secondo comma.
             Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non
          per  utili  realmente  conseguiti e risultanti dal bilancio
          regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].
             Se  si  verifica  una  perdita del capitale sociale, non
          puo'  farsi  luogo  a  ripartizione  di utili fino a che il
          capitale   non   sia   reintegrato   o  ridotto  in  misura
          corrispondente [c.c. 2413, 2446].
             I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del
          presente  articolo  non sono ripetibili, se i soci li hanno
          riscossi  in  buona  fede  in  base a bilancio regolarmente
          approvato,  da  cui  risultano  utili  netti corrispondenti
          [c.c. 2321].»
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9
          ottobre  2008,  n.  155  (Misure  urgenti  per garantire la
          stabilita'   del   sistema   creditizio  e  la  continuita'
          nell'erogazione  del credito alle imprese e ai consumatori,
          nell'attuale  situazione  di  crisi  dei mercati finanziari
          internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre 2008, n. 190:
             «Art.  1.  -  1.  Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero
          dell'economia    e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
          sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da
          banche   italiane   che   presentano   una   situazione  di
          inadeguatezza  patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.
          Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che
          l'aumento  di  capitale  non sia stato ancora perfezionato,
          alla  data di entrata in vigore del presente decreto, e che
          vi  sia  un  programma  di  stabilizzazione e rafforzamento
          della  banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le
          operazioni  di  cui  al  presente  articolo sono effettuate
          tenendo  conto  delle  condizioni  di  mercato. Le predette
          operazioni   possono   essere   effettuate,   alle   stesse
          condizioni   e   con  gli  stessi  presupposti,  anche  con
          riferimento  ad  aumenti di capitale di societa' capogruppo
          di gruppi bancari italiani.
             2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui
          al  comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da
          parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
              a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
              b)   l'adeguatezza   del  piano  di  stabilizzazione  e
          rafforzamento  della  banca presentato per la deliberazione
          dell'aumento di capitale;
              c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea
          della  banca  richiedente,  per  il  periodo  di durata del
          programma di stabilizzazione e rafforzamento.
             3.  Le  azioni  detenute  dal  Ministero dell'economia e
          delle  finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data
          di eventuale cessione:
              a) sono prive del diritto di voto;
              b)  sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi
          rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
              c)  non  sono  computate nel limite di cui all'articolo
          2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
              d)   sono   riscattabili   da  parte  dell'emittente  a
          condizione  che  la Banca d'Italia attesti che l'operazione
          non  pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilita'
          della banca, ne' del gruppo bancario di appartenenza.
             3-bis.   Con  i  decreti  di  cui  all'articolo  5  sono
          definite, secondo criteri omogenei, le modalita' con cui il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  esercita,  in
          qualita'  di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle
          azioni di cui al comma 3 del presente articolo.
             4.  Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni
          sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento
          di   cui   al   comma   1  sono  soggette  alla  preventiva
          approvazione  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          sentita la Banca d'Italia.
             5.   Alle   partecipazioni   acquisite   dal   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  ai  sensi  del  presente
          articolo,    non   si   applicano   le   limitazioni   alla
          partecipazione  al  capitale di cui al capo V del titolo II
          del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  e successive modificazioni. La qualita' di
          socio   di  banca  popolare  e'  acquisita  dalla  data  di
          sottoscrizione delle azioni.
             6.   Alle   partecipazioni   acquisite   dal   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  ai  sensi  del  presente
          articolo  non  si  applicano le disposizioni degli articoli
          106,  comma  1,  e  109,  comma  1,  del  testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, e
          successive modificazioni.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al
          presente  articolo  le risorse necessarie per finanziare le
          operazioni  stesse.  Le  predette  risorse, da iscrivere in
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze,  sono  individuate  in
          relazione a ciascuna operazione mediante:
              a)  riduzione  lineare  delle  dotazioni finanziarie, a
          legislazione  vigente,  delle  missioni di spesa di ciascun
          Ministero,  con  esclusione  delle  dotazioni  di  spesa di
          ciascuna  missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
          altre  spese  fisse;  alle  spese per interessi; alle poste
          correttive   e  compensative  delle  entrate,  comprese  le
          regolazioni  contabili  con  le regioni; ai trasferimenti a
          favore  degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
          del   fondo  ordinario  delle  universita';  delle  risorse
          destinate   alla   ricerca;   delle  risorse  destinate  al
          finanziamento  del  5  per  mille delle imposte sui redditi
          delle   persone   fisiche;  nonche'  quelle  dipendenti  da
          parametri  stabiliti  dalla  legge  o  derivanti da accordi
          internazionali;
              b)  riduzione  di singole autorizzazioni legislative di
          spesa;
              c)   utilizzo   mediante   versamento   in  entrata  di
          disponibilita'   esistenti   sulle   contabilita'  speciali
          nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
          pubbliche  ed  enti  pubblici  nazionali  con esclusione di
          quelli  intestati  alle  Amministrazioni  territoriali  con
          corrispondente  riduzione  delle relative autorizzazioni di
          spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
              d) emissione di titoli del debito pubblico.
             7-bis.   Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al comma 7, corredati di
          relazione   tecnica,   sono   trasmessi   alle  Camere  per
          l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i
          profili  di  carattere  finanziario. I pareri sono espressi
          entro  quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate    con   riferimento   ai   profili   finanziari,
          ritrasmette  alle  Camere  gli schemi di decreto, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari,  da esprimere entro dieci giorni dalla
          data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente i termini per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati.
             8.  I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di
          variazione  di  bilancio sono trasmessi con immediatezza al
          Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.».
             -  Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 2441 e
          il secondo comma dell'art. 2443 del codice civile:
             «Quando  l'interesse della societa' lo esige, il diritto
          di   opzione   puo'   essere  escluso  o  limitato  con  la
          deliberazione  di  aumento  di capitale, approvata da tanti
          soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
          anche   se  la  deliberazione  e'  presa  in  assemblea  di
          convocazione successiva alla prima.».
             «La  facolta'  di  cui al secondo periodo del precedente
          comma  puo'  essere attribuita anche mediante modificazione
          dello  statuto,  approvata  con la maggioranza prevista dal
          quinto  comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di
          cinque anni dalla data della deliberazione.».
             - Si riporta il testo degli artt. 2368 e 2369 del codice
          civile:
             «Art.  2368  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle    deliberazioni).   -   L'assemblea   ordinaria   e'
          regolarmente  costituita  con  l'intervento  di  tanti soci
          [c.c.  2370] che rappresentino almeno la meta' del capitale
          sociale,  escluse  [c.c.  2373] dal computo le azioni prive
          del  diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera
          a  maggioranza  assoluta, salvo che lo statuto richieda una
          maggioranza  piu'  elevata  [c.c. 2375]. Per la nomina alle
          cariche   sociali   lo   statuto   puo'   stabilire   norme
          particolari.
             L'assemblea   straordinaria   delibera   con   il   voto
          favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta'
          del  capitale  sociale,  se  lo  statuto  non  richiede una
          maggioranza  piu'  elevata  [c.c.  2365,  2376, 2377, 2415,
          2487,  2489,  2456, 2460]. Nelle societa' che fanno ricorso
          al    mercato   del   capitale   di   rischio   l'assemblea
          straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di
          tanti  soci  che rappresentino almeno la meta' del capitale
          sociale  o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e
          delibera  con  il voto favorevole di almeno i due terzi del
          capitale rappresentato in assemblea.
             Salvo  diversa  disposizione  di  legge le azioni per le
          quali  non  puo'  essere esercitato il diritto di voto sono
          computate    ai    fini    della    regolare   costituzione
          dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
          diritto  di  voto  non  e' stato esercitato a seguito della
          dichiarazione  del  socio  di  astenersi  per  conflitto di
          interessi  non  sono  computate  ai  fini del calcolo della
          maggioranza   e  della  quota  di  capitale  richiesta  per
          l'approvazione della deliberazione.».
             «Art.   2369   (Seconda   convocazione   e  convocazioni
          successive).  -  Se  i  soci partecipanti all'assemblea non
          rappresentano   complessivamente   la   parte  di  capitale
          richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
          nuovamente convocata [c.c. 2376, 2484, n. 5].
             Nell'avviso  di  convocazione dell'assemblea puo' essere
          fissato  il  giorno  per la seconda convocazione [c.c. 21].
          Questa  non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per
          la  prima.  Se il giorno per la seconda convocazione non e'
          indicato  nell'avviso,  l'assemblea deve essere riconvocata
          entro  trenta  giorni  dalla data della prima, e il termine
          stabilito  dal  secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto
          ad otto giorni.
             In  seconda  convocazione l'assemblea ordinaria delibera
          sugli  oggetti  che  avrebbero dovuto essere trattati nella
          prima  [c.c.  2366],  qualunque  sia  la  parte di capitale
          rappresentata   dai   soci   partecipanti,   e  l'assemblea
          straordinaria    e'    regolarmente   costituita   con   la
          partecipazione  di  oltre  un  terzo del capitale sociale e
          delibera  con  il voto favorevole di almeno i due terzi del
          capitale rappresentato in assemblea [c.c. 2348, 2365, 2415,
          2487, 2489, 2456, 2460].
             Lo  statuto  puo'  richiedere  maggioranze piu' elevate,
          tranne  che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
          e la revoca delle cariche sociali.
             Nelle  societa'  che  non  fanno  ricorso al mercato del
          capitale   di  rischio  e'  necessario,  anche  in  seconda
          convocazione,   il   voto  favorevole  di  tanti  soci  che
          rappresentino  piu' di un terzo del capitale sociale per le
          deliberazioni   concernenti   il  cambiamento  dell'oggetto
          sociale,  la trasformazione della societa', lo scioglimento
          anticipato,  la  proroga  della  societa',  la revoca dello
          stato  di liquidazione, il trasferimento della sede sociale
          all'estero  e  l'emissione  delle  azioni di cui al secondo
          comma dell'articolo 2351.
             Lo    statuto   puo'   prevedere   eventuali   ulteriori
          convocazioni  dell'assemblea,  alle  quali  si applicano le
          disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
             Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
          di  rischio  l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle
          convocazioni  successive  alla  seconda, con la presenza di
          tanti  soci che rappresentino almeno un quinto del capitale
          sociale,  salvo  che  lo  statuto  richieda  una  quota  di
          capitale piu' elevata.»
             Il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante
          «Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli artt. 8 e 21
          della  legge  6  febbraio  1996, n. 52» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-ter dell'art. 5 del
          gia' citato decreto-legge n. 155 del 2008:
             «1-ter.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette   ogni   tre   mesi  alle  Camere  una  relazione
          sull'attuazione  degli  interventi  effettuati ai sensi del
          presente decreto.».