Art. 12. Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali 1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da societa' capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. 2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza. (( In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al comma 1. 5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata: a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese (( e alle famiglie, alle modalita' con le quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione; b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. (( 5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere. )) 6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture e' istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste, a legislazione vigente, per le Prefetture. 7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilita' degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. 8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico. (( 9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. )) 10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti. 11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, )) le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del (( testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della meta'. 12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. (( 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile: «Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione [c.c. 1550] attribuisce il diritto di voto [c.c. 1531, 2333, 2335, 2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357, 2373, 2479, 2538]. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta' del capitale sociale. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo' prevedere che, in relazione alla quantita' di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Non possono emettersi azioni a voto plurimo [disp. att. c.c. 212]. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.». - Si riporta il testo dell'art. 2433 del codice civile: «Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). - La deliberazione sulla distribuzione degli utili [c.c. 2262, 2328, n. 7, 2350, 2428] e' adottata dall'assemblea che approva il bilancio [c.c. 2364, n. 1] ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2]. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente [c.c. 2413, 2446]. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti [c.c. 2321].» - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (Misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190: «Art. 1. - 1. Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di societa' capogruppo di gruppi bancari italiani. 2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale; c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento. 3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione: a) sono prive del diritto di voto; b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni; c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile; d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilita' della banca, ne' del gruppo bancario di appartenenza. 3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalita' con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualita' di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo. 4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e' acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. 6. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico. 7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 2441 e il secondo comma dell'art. 2443 del codice civile: «Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.». «La facolta' di cui al secondo periodo del precedente comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.». - Si riporta il testo degli artt. 2368 e 2369 del codice civile: «Art. 2368 (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). - L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci [c.c. 2370] che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale, escluse [c.c. 2373] dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza piu' elevata [c.c. 2375]. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme particolari. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza piu' elevata [c.c. 2365, 2376, 2377, 2415, 2487, 2489, 2456, 2460]. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.». «Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni successive). - Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata [c.c. 2376, 2484, n. 5]. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno per la seconda convocazione [c.c. 21]. Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima [c.c. 2366], qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea [c.c. 2348, 2365, 2415, 2487, 2489, 2456, 2460]. Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della societa', la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351. Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale piu' elevata.» Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 5 del gia' citato decreto-legge n. 155 del 2008: «1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto.».