Art. 12 
 
 
               Obbligo di rendicontazione delle somme 
 
  1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4,  dell'art.
11, entro un anno  dalla  ricezione  degli  importi,  sono  tenuti  a
redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente  la
destinazione delle somme ad essi attribuite,  utilizzando  il  modulo
reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti. 
  2. Le associazioni sportive  dilettantistiche  di  cui  all'art.  6
effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati  dal  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come  modificato  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  16  aprile  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100. 
  3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere  trasmesse,
entro 30 giorni dalla  data  ultima  prevista  per  la  compilazione,
all'amministrazione  competente  alla  erogazione  delle  somme,  per
consentirne il controllo. A tal  fine,  la  medesima  amministrazione
potra'  richiedere   l'acquisizione   di   ulteriore   documentazione
integrativa. 
  4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo  inferiore  a
20.000  euro  non  sono  tenuti  all'invio  del  rendiconto  e  della
relazione,  che  dovranno  comunque  redigere  entro  un  anno  dalla
ricezione degli importi e conservare per 10 anni. 
  5.  Le  amministrazioni  competenti   possono   operare   controlli
amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso  le  sedi
degli enti beneficiari. 
  6. Le somme erogate quali  contributo  del  cinque  per  mille  non
possono  essere  utilizzate  per  coprire  le  spese  di  pubblicita'
sostenute per fare campagna di sensibilizzazione  sulla  destinazione
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche, trattandosi di  importi  erogati  per  finalita'  di
utilita' sociale. 
  7.  I  controlli  nei   confronti   delle   associazioni   sportive
dilettantistiche  vengono  effettuati  secondo  i   criteri   fissati
dall'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile  2009,  n.
88, come modificato dal decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  maggio
2009, n. 100.