Art. 12 Obbligo di rendicontazione delle somme 1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4, dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti. 2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100. 3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. 4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni. 5. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari. 6. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicita' sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalita' di utilita' sociale. 7. I controlli nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche vengono effettuati secondo i criteri fissati dall'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.