Art. 12 
 
 
         Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
 
  1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  svolga
un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera  o
organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia,  o  intimidazione,  approfittando  dello
stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori,  e'  punito  con  la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro
per ciascun lavoratore reclutato. 
  Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la
sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze: 
    1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
    2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle
ferie; 
    3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di
sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il
lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'
personale; 
    4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente
degradanti. 
  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
pena da un terzo alla meta': 
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre; 
    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa; 
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
  Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione
dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,
nonche' il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo
fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. 
  La condanna per i delitti di cui al primo  comma  importa  altresi'
l'esclusione  per  un  periodo   di   due   anni   da   agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o  di  altri
enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi  al  settore  di
attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 
  L'esclusione di cui al secondo comma e'  aumentata  a  cinque  anni
quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata  applicata
la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo  comma,  numeri  1)  e
3)». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  603  del  Codice
          penale: 
              "Art. 603. Plagio. 
              Chiunque sottopone una persona al  proprio  potere,  in
          modo da ridurla in totale stato di  soggezione,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a quindici anni." .