Art. 12 
 
 
Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore
                              sanitario 
 
  1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. 
  2. Il FSE e' istituito  dalle  regioni  e  province  autonome,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali, a fini di: 
  a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
  b) studio e ricerca  scientifica  in  campo  medico,  biomedico  ed
epidemiologico; 
  c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle  cure  e
valutazione dell'assistenza sanitaria. 
  Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte  del  cittadino  ai
servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di
cui al comma 7. 
  3. Il FSE e' alimentato in maniera  continuativa,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  cura
l'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
servizi  socio-sanitari  regionali,   nonche',   su   richiesta   del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso. 
  3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base  del
consenso libero e informato da parte dell'assistito,  il  quale  puo'
decidere se e quali dati relativi  alla  propria  salute  non  devono
essere inseriti nel fascicolo medesimo. 
  4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono  perseguite
dai  soggetti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   dei   servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito. 
  5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al
comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del  comma  2,  puo'
essere realizzata soltanto con il consenso  dell'assistito  e  sempre
nel rispetto del segreto professionale, salvo  i  casi  di  emergenza
sanitaria  secondo  modalita'  individuate  a  riguardo.  Il  mancato
consenso non pregiudica il diritto all'erogazione  della  prestazione
sanitaria. 
  6. Le finalita' di cui alle lettere  b)  e  c)  del  comma  2  sono
perseguite dalle regioni  e  dalle  province  autonome,  nonche'  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge,
senza l'utilizzo  dei  dati  identificativi  degli  assistiti  e  dei
documenti clinici presenti  nel  FSE,  secondo  livelli  di  accesso,
modalita' e  logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  dei  dati
definiti, con il decreto  di  cui  al  comma  7,  in  conformita'  ai
principi di  proporzionalita',  necessita'  e  indispensabilita'  nel
trattamento dei dati personali. 
  6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel  FSE,  di
cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere  realizzata  soltanto
in forma protetta  e  riservata  secondo  modalita'  determinate  dal
decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni
software adottati devono assicurare piena  interoperabilita'  tra  le
soluzioni secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
7. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,  comma  25-bis,
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  entro  90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante  per
la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,  comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti:  i
contenuti del FSE e i limiti  di  responsabilita'  e  i  compiti  dei
soggetti che  concorrono  alla  sua  implementazione,  i  sistemi  di
codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza  da  adottare
nel  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto   dei   diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso  al
FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione  e
le relative modalita' di attribuzione  di  un  codice  identificativo
univoco dell'assistito che  non  consenta  l'identificazione  diretta
dell'interessato, i criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole  tecniche
del sistema pubblico di connettivita'. 
  8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non  comportano
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita'  di  competenza
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  9.  La  cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale
italiana, di cui  all'articolo  47,  comma  2,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per  gli
aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal
Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito. 
  10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori
e di altre patologie,  di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di
cellule e tessuti e trattamenti a  base  di  medicinali  per  terapie
avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di  impianti  protesici
sono  istituiti  ai   fini   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione, programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'
delle  cure,  valutazione  dell'assistenza  sanitaria  e  di  ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo  scopo
di garantire un  sistema  attivo  di  raccolta  sistematica  di  dati
anagrafici,   sanitari   ed   epidemiologici   per    registrare    e
caratterizzare tutti  i  casi  di  rischio  per  la  salute,  di  una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante  in  una
popolazione definita. 
  11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10  sono
istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere  del
Garante per a protezione dei dati personali. Gli elenchi dei  sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori  e  di  altre
patologie, di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di  cellule  e
tessuti e trattamenti a base di medicinali  per  terapie  avanzate  o
prodotti  di  ingegneria  tessutale  e  di  impianti  protesici  sono
aggiornati periodicamente con la  stessa  procedura.  L'attivita'  di
tenuta e aggiornamento dei registri  di  cui  al  presente  comma  e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra  tra  le
attivita' istituzionali delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono istituire con propria legge registri di  tumori  e  di  altre
patologie,  di  mortalita'  e  di  impianti  protesici  di  rilevanza
regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10. 
  13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma  25-bis,
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del  Ministro
della salute, acquisito il parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono individuati, in conformita' alle  disposizioni
di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso
ai registri di cui  al  presente  articolo,  e  i  dati  che  possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. 
  14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono  in  ogni
caso  informarsi  ai   principi   di   pertinenza,   non   eccedenza,
indispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11  e  22  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  15.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo, le regioni e  province  autonome,  possono,  nel  principio
dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  delle  spesa  informatica,
anche mediante la definizione di appositi accordi di  collaborazione,
realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  delle  infrastrutture
tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre  regioni
o dei servizi da queste erogate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   l'articolo   15,   comma   25-bis    del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. del 6 luglio 2012, n. 156, S.O. 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in forma anonima ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima. 
              Si  riporta  l'articolo  154,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003 n. 196  (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali) pubblicato nella Gazz.  Uff.
          del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.: 
              "Art. 154. Compiti 
              (Omissis). 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'articolo  17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 12 settembre 1988, n.  214,
          S.O. : 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari (34); 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e)  lettera   abrogata   dall'art.   74   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  dall'art.  72  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              (Omissis).". 
              Si riportano gli articoli 20,  22,  154,  3  e  11  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 20. Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili 
              1. Il  trattamento  dei  dati  sensibili  da  parte  di
          soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'articolo  26,  comma  2,  il  trattamento   dei   dati
          sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
          pubblico  provvede  altresi'  a  identificare   e   rendere
          pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui  al
          comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente". 
              "Art. 22. Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili e giudiziari 
              1. I soggetti pubblici conformano  il  trattamento  dei
          dati sensibili  e  giudiziari  secondo  modalita'  volte  a
          prevenire   violazioni   dei   diritti,   delle    liberta'
          fondamentali e della dignita' dell'interessato. 
              2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'articolo 11, comma  1,  lettere
          c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi  dell'articolo  14,  sono  effettuati   solo   previa
          annotazione scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale." 
              "Art. 154. Compiti 
              1. Oltre a quanto previsto da specifiche  disposizioni,
          il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita'
          al presente codice, ha il compito di: 
              a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in  caso  di  loro  cessazione  e  con
          riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
              b) esaminare i reclami e le segnalazioni  e  provvedere
          sui  ricorsi   presentati   dagli   interessati   o   dalle
          associazioni che li rappresentano; 
              c)  prescrivere  anche  d'ufficio   ai   titolari   del
          trattamento le misure necessarie o  opportune  al  fine  di
          rendere il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,
          ai sensi dell'articolo 143; 
              d) vietare anche d'ufficio, in tutto  o  in  parte,  il
          trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne  il
          blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli  altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali; 
              e) promuovere la  sottoscrizione  di  codici  ai  sensi
          dell'articolo 12 e dell'articolo 139; 
              f) segnalare al Parlamento e al Governo  l'opportunita'
          di  interventi  normativi  richiesti  dalla  necessita'  di
          tutelare i diritti di cui all'articolo 2  anche  a  seguito
          dell'evoluzione del settore; 
              g) esprimere pareri nei casi previsti; 
              h)  curare  la  conoscenza  tra   il   pubblico   della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali e delle relative finalita', nonche' delle  misure
          di sicurezza dei dati; 
              i)  denunciare  i  fatti   configurabili   come   reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
              l) tenere il registro  dei  trattamenti  formato  sulla
          base delle notificazioni di cui all'articolo 37; 
              m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
          svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
          e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30  aprile
          dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 
              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
          funzione  di  controllo  o   assistenza   in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di  accordi  o  convenzioni  internazionali  o  da
          regolamenti comunitari e, in particolare: 
              a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei  protocolli  e
          degli accordi di adesione all'accordo di  Schengen  e  alla
          relativa convenzione di applicazione; 
              b) dalla legge 23  marzo  1998,  n.  93,  e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione della  convenzione
          istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); 
              c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13
          marzo 1997, e  dalla  legge  30  luglio  1998,  n.  291,  e
          successive modificazioni, di ratifica ed  esecuzione  della
          convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
              d) dal regolamento (Ce)  n.  2725/2000  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2000, che istituisce  l'"Eurodac"  per  il
          confronto  delle  impronte  digitali   e   per   l'efficace
          applicazione della convenzione di Dublino; 
              e) nel capitolo  IV  della  convenzione  n.  108  sulla
          protezione   delle   persone   rispetto   al    trattamento
          automatizzato di dati di carattere  personale,  adottata  a
          Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
          febbraio 1989, n. 98, quale  autorita'  designata  ai  fini
          della cooperazione tra  Stati  ai  sensi  dell'articolo  13
          della convenzione medesima. 
              3.   Il   Garante   coopera   con    altre    autorita'
          amministrative   indipendenti   nello    svolgimento    dei
          rispettivi compiti. A tale  fine,  il  Garante  puo'  anche
          invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare
          alle proprie riunioni, o essere invitato alle  riunioni  di
          altra  autorita',  prendendo  parte  alla  discussione   di
          argomenti di comune interesse; puo'  richiedere,  altresi',
          la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
          altra autorita'. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
          il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta.
          Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
          di  cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'   essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              6.  Copia  dei  provvedimenti   emessi   dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante" 
              "Art. 3. Principio di necessita'  nel  trattamento  dei
          dati 
              1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
          configurati riducendo al  minimo  l'utilizzazione  di  dati
          personali e di dati identificativi, in modo  da  escluderne
          il trattamento quando le finalita' perseguite  nei  singoli
          casi possono essere realizzate  mediante,  rispettivamente,
          dati anonimi  od  opportune  modalita'  che  permettano  di
          identificare l'interessato solo in caso di necessita'" 
              "Art. 11. Modalita' del  trattamento  e  requisiti  dei
          dati 
              1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
              a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
              b)  raccolti  e  registrati  per   scopi   determinati,
          espliciti e legittimi, ed utilizzati  in  altre  operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
              c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
              d) pertinenti, completi e non eccedenti  rispetto  alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati; 
              e)   conservati   in    una    forma    che    consenta
          l'identificazione dell'interessato per un periodo di  tempo
          non superiore a quello necessario agli scopi  per  i  quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali non possono essere utilizzati". 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si riporta l'articolo 47, comma 2, del decreto-legge  9
          febbraio 2012 n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
          di semplificazione e di sviluppo), pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. del 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. 
              "Art. 47. Agenda digitale italiana 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e  la  semplificazione,  il  Ministro   per   la   coesione
          territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e' istituita una cabina di regia per  l'attuazione
          dell'agenda digitale italiana, coordinando  gli  interventi
          pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
          province autonome ed  enti  locali.  All'istituzione  della
          cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              (Omissis).".