Art. 12 Esportazione 1. La banca presso la quale le CSE sono conservate o il Centro di raccolta presso il quale le CSE sono raccolte, a fronte di una richiesta da parte di un Centro Trapianti o registro estero, presenta una specifica istanza al Ministero della Salute, per ricevere l'autorizzazione all'esportazione. 2. Ai fini dell'esportazione la Banca o il Centro di raccolta verifica: la presenza di documentazione e dati relativi al ricevente, comprensivi dei requisiti specifici di compatibilita' biologica tra donatore e ricevente, dell'attestazione firmata dell'idoneita' del donatore, che dovranno essere conservate dalla Banca o dal Centro di raccolta che ha richiesto l'importazione; la presenza della documentazione comprovante la provenienza e l'idoneita' delle CSE fornite e la conformita' ai requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla normativa vigente nazionale. 3. Nella richiesta di autorizzazione devono essere riportate: a) generalita' del ricevente per il quale le CSE sono richieste e la patologia da cui e' affetto; b) identificazione del donatore o dell'unita' di CSE richiesta; c) indicazione del tipo di CSE (midollari, periferiche o cordonali); d) numero di unita' e/o numero di aliquote della stessa unita'; e) indicazione della struttura presso la quale le CSE sono state raccolte e conservate; f) nazione e struttura di destinazione; g) attestazione da parte dell'IBMDR che il Centro Trapianti estero sia riconosciuto nel circuito WMDA; h) attestazione da parte del Centro Trapianti di essere autorizzato dalla rispettiva Autorita' competente nazionale e di operare in conformita' alle normative e agli standard nazionali ed internazionali; i) data del trasporto; j) modalita' di conservazione; k) mezzo e modalita' di trasporto; l) identificazione del corriere; m) piano di viaggio del corriere e frontiera di passaggio (porto, aeroporto o frontiera); n) esito dei test sierologici e molecolari per la ricerca di agenti infettivi previsti dalla normativa vigente per i donatori di sangue e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16; o) esito dei test genetici a conferma della compatibilita' tra donatore e ricevente. 4. L'importazione e l'esportazione di CSE prelevate da sangue midollare, periferico e cordonale a scopo di trapianto allogenico non consanguineo, avviene in conformita' alle procedure operative previste dagli standard dell'IBMDR. Gli standard IBMDR sono annualmente revisionati e conformi agli standard internazionali WMDA. 5. Il registro IBMDR, in stretta collaborazione con il CNT ed il Centro Nazionale Sangue (CNS), per i rispettivi ambiti di competenza, svolge altresi' la funzione di garante per tutta la procedura relativa all'identificazione del donatore e i contatti con Registri o Centri Trapianto esteri appartenenti al circuito WMDA.