Art. 12 Relazioni 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica alla Commissione europea informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni, e adotta, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS. 2. Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce ogni tre anni alla Commissione europea in merito ai progressi compiuti nella diffusione delle azioni nell'ambito dei settori di intervento di cui all'art. 2. 3. Il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS e' aggiornato con cadenza triennale.