Art. 12 Controlli 1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Ufficio per le politiche del turismo effettuera' idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 15% delle richieste finanziate. I controlli riguarderanno in particolare il mantenimento dei requisiti e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento e dal successivo bando. 2. Il Dipartimento puo' richiedere la collaborazione delle regioni per la verifica di alcune delle attivita' previste dai progetti ammessi a finanziamento, qualora le medesime si svolgano nell'ambito territoriale di competenza. 3. Allo svolgimento delle attivita' di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente. Roma, 8 gennaio 2013 Il Ministro: Gnudi Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 132