Art. 12 Attrazione di investimenti dall'estero 1. Il Fondo favorisce l'attrazione di investimenti esteri nel territorio nazionale attraverso gli interventi di cui ai Titoli II, III e V del presente decreto. 2. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.a.), nell'ambito delle rispettive competenze, anche per il tramite del Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, provvedono ad adottare specifiche iniziative volte a promuovere presso investitori esteri gli interventi del Fondo di cui al comma 1.