(Allegato-art. 12)
                               Art. 12 
Acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario di importo pari o
                     superiore ad euro 40.000,00 
 
1. Fermo restando l'obbligo  previsto  dal  comma  4  del  precedente
articolo 10, l'affidamento dei servizi e  l'acquisizione  di  beni  a
cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro  40.000,00  ed
inferiore ad euro 200.000,00, avviene previa consultazione di  almeno
cinque  operatori  economici  interpellati  secondo  le   indicazioni
contenute nella  lettera  d'invito,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, rotazione e parita' di trattamento. 
2. Nel caso in cui non  sussistano  operatori  economici  idonei  nel
numero di cinque,  dovranno  essere  interpellati  quelli  esistenti,
previa   debita   motivazione   in   apposito    provvedimento    del
Direttore/Dirigente. 
3. La lettera di invito dovra' prevedere un termine per la  ricezione
delle offerte  di  almeno  dieci  giorni  decorrenti  dalla  data  di
spedizione della lettera stessa, salvo i casi di urgenza, in  cui  il
termine  stesso  puo'  essere  ridotto   dal   RUP,   previa   debita
motivazione. La lettera di invito contiene: 
   a) il codice identificativo di gara (CIG); 
   b) l'oggetto della prestazione; 
   c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; 
   d) le caratteristiche tecniche; 
   e) il termine di presentazione delle offerte; 
   f) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; 
   g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
   h) la qualita' e le modalita' di esecuzione; 
   i) i  prezzi,  con  riguardo  all'importo  massimo  previsto  (IVA
esclusa); 
   j) l'indicazione dei termini di pagamento; 
   k) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
   l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
   m)   l'eventuale   clausola   che   preveda   di   non   procedere
all'aggiudicazione nel caso  di  presentazione  di  un'unica  offerta
valida; 
   n) l'eventuale importo della contribuzione a carico dell'operatore
economico con indicazione dell'obbligo di  effettuare  il  versamento
secondo  le  modalita'  stabilite  dall'Autorita'  di  vigilanza  sui
contratti pubblici; 
   o) la  misura  delle  penali,  determinata  in  conformita'  delle
disposizioni del codice  dei  contratti  pubblici  e  del  D.P.R.  n.
207/2010; 
   p)  l'obbligo  per  l'offerente  di  dichiarare  nell'offerta   di
assumere  a  proprio  carico   tutti   gli   oneri   assicurativi   e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in  materia  di
sicurezza sul lavoro e di  retribuzione  dei  lavoratori  dipendenti,
nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita'; 
   q) ove necessario, indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e
DUVRI; 
   r) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico  e  la
richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito  al
possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 
   s) l'obbligo per l'offerente  di  indicare  il  numero  di  fax  o
l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale  ricevere
l'avviso  di  post-informazione  di  cui  all'art.  17  del  presente
regolamento. 
4. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle  informazioni
sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati  e  la
riservatezza  delle  offerte  e  da  non  consentire  alle   stazioni
appaltanti di prendere visione  del  contenuto  delle  offerte  prima
della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 
5. La richiesta  ai  fornitori  dei  preventivi/offerte,  redatta  in
conformita' a quanto prescritto nel codice  dei  contratti  pubblici,
potra' essere effettuata con qualsiasi mezzo (lettere,  fax,  e-mail,
rete telematica) che riporti  i  medesimi  contenuti  previsti  dalla
lettera di invito. 
6. L'esame e la scelta  dei  preventivi  avviene  in  base  a  quanto
stabilito nella lettera d'invito. 
7. L'individuazione delle ditte da interpellare  avviene  utilizzando
l'Albo Fornitori, ove esistente, ovvero sulla  base  di  indagini  di
mercato,  effettuate  con  modalita'  che  garantiscano  un  adeguato
livello di pubblicita' in favore di ogni potenziale offerente. Ove  i
servizi  da  affidare  siano  compresi  tra   i   servizi   attinenti
all'architettura  ed  all'ingegneria,  di  cui  agli  articoli  90  e
seguenti del codice dei contratti pubblici,  si  applicano  anche  le
norme contenute in tali articoli e quelle previste agli artt.  252  e
seguenti del D.P.R. n. 207/2010. 
8. Qualora l'affidamento sia realizzato attraverso il MePA troveranno
applicazione le disposizioni  di  cui  all'art.  328  del  D.P.R.  n.
207/2010.