Art. 12 
 
              Esenzione dall'imposta municipale propria 
 
  1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e  utilizzati  dai
soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attivita'  d'impresa,
e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta  municipale  propria  per  i
primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento
della istanza di cui all'art. 14.