Art. 12 Esenzione dall'imposta municipale propria 1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attivita' d'impresa, e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14.