(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                    (Cancellazione dal registro) 
 
    1. La cancellazione dal registro e' disposta: 
      a) su richiesta del gestore; 
      b)  a  seguito  della  perdita  dei  requisiti  prescritti  per
l'iscrizione; 
      c) a seguito del mancato pagamento del contributo di  vigilanza
nella misura determinata annualmente dalla Consob; 
      d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b). 
    2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono
esservi nuovamente iscritti a domanda, purche': 
      a) nei casi previsti dal  comma  1,  lettere  b)  e  c),  siano
rientrati in possesso dei requisiti indicati agli  articoli  8  e  9,
ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto; 
      b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre
anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione.