Art. 12 
 
 
Modificazioni dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  19  agosto
                            2005, n. 192 
 
  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica  di
cui  all'articolo  6,  il  rapporto  di  controllo  tecnico  di   cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di  conformita'
e l'attestato di qualificazione energetica  di  cui  all'articolo  8,
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  ai
sensi  dell'articolo  47,  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma
1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalita'  di
cui all'articolo 71 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di  cui
ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato  di
cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo
articolo. 
  3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione  tecnica
di cui all'articolo 8, compilata senza il  rispetto  degli  schemi  e
delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma  1
e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza
il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e'
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non
superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o  la  provincia
autonoma  )),  che  applicano  le  sanzioni  secondo  le   rispettive
competenze,  danno  comunicazione  ai  relativi  ordini   o   collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 
  4. Il direttore dei lavori  che  omette  di  presentare  al  comune
l'asseverazione  di  conformita'  delle  opere   e   l'attestato   di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2,  ((  prima
del rilascio del certificato di  agibilita',  ))  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non  superiore  a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti. 
  5.  Il  proprietario  o  il  conduttore  dell'unita'   immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo  che  se  ne  e'
assunta la responsabilita', qualora non provveda alle  operazioni  di
controllo e manutenzione degli impianti  di  climatizzazione  secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la  sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 
  6. L'operatore incaricato del controllo  e  manutenzione,  che  non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo  tecnico
di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di  controlli,  che
applica la sanzione comunica alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di  appartenenza  per  i   provvedimenti
disciplinari conseguenti. 
  7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato  di
prestazione energetica gli edifici  di  nuova  costruzione  e  quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il  costruttore  o  il  proprietario  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non  superiore  a
18000 euro. 
  8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato  di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari  nel  caso
di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2,  il  proprietario
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro  e
non superiore a 18000 euro. 
  9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato  di
prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari  nel  caso
di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma
2, il proprietario e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 
  10. In caso di violazione dell'obbligo  di  riportare  i  parametri
energetici nell'annuncio di offerta  di  vendita  o  locazione,  come
previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile  dell'annuncio  e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e  non
superiore a 3000 euro.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15. Sanzioni. 
              1.  L'attestato  di  prestazione  energetica   di   cui
          all'articolo 6, il rapporto di  controllo  tecnico  di  cui
          all'articolo 7, la relazione  tecnica,  l'asseverazione  di
          conformita' e l'attestato di qualificazione  energetica  di
          cui all'articolo 8, sono resi  in  forma  di  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47,  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti  di
          cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  71  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a
          6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di  reato  di  cui
          all'articolo  76,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  si  applicano  le
          sanzioni previste dal medesimo articolo. 
              3.  Il  professionista  qualificato  che  rilascia   la
          relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il
          rispetto degli  schemi  e  delle  modalita'  stabilite  nel
          decreto di cui all'articolo  8,  commi  1  e  1-bis,  o  un
          attestato di prestazione energetica degli edifici senza  il
          rispetto  dei  criteri   e   delle   metodologie   di   cui
          all'articolo 6, e' punito con una  sanzione  amministrativa
          non inferiore a 700 euro  e  non  superiore  a  4200  euro.
          L'ente locale e la regione  o  la  provincia  autonoma  che
          applicano le sanzioni  secondo  le  rispettive  competenze,
          danno  comunicazione   ai   relativi   ordini   o   collegi
          professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 
              4. Il direttore dei lavori che omette di presentare  al
          comune  l'asseverazione  di  conformita'  delle   opere   e
          l'attestato   di   qualificazione   energetica,   di    cui
          all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato
          di agibilita', contestualmente alla dichiarazione  di  fine
          lavori,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  non
          inferiore a 1000 euro e  non  superiore  a  6000  euro.  Il
          comune che applica la  sanzione  deve  darne  comunicazione
          all'ordine o al collegio  professionale  competente  per  i
          provvedimenti disciplinari conseguenti. 
              5.  Il  proprietario  o   il   conduttore   dell'unita'
          immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
          terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora  non
          provveda alle operazioni di controllo e manutenzione  degli
          impianti  di  climatizzazione  secondo   quanto   stabilito
          dall'articolo  7,  comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa non inferiore a 500 euro e non  superiore  a
          3000 euro. 
              6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
          che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto  di
          controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito
          con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro  e
          non superiore a 6000 euro.  L'ente  locale,  o  la  regione
          competente in materia di controlli, che applica la sanzione
          comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura   di   appartenenza   per    i    provvedimenti
          disciplinari conseguenti. 
              7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare  di  un
          attestato di prestazione energetica gli  edifici  di  nuova
          costruzione  e   quelli   sottoposti   a   ristrutturazioni
          importanti, come previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  il
          costruttore o il proprietario e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore  a
          18000 euro. 
              8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare  di  un
          attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita'
          immobiliari   nel   caso   di   vendita,   come    previsto
          dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con  la
          sanzione amministrativa non inferiore a  3000  euro  e  non
          superiore a 18000 euro. 
              9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare  di  un
          attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita'
          immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione,  come
          previsto dall'articolo  6,  comma  2,  il  proprietario  e'
          punito con la sanzione amministrativa non inferiore  a  300
          euro e non superiore a 1800 euro. 
              10. In caso di violazione dell'obbligo di  riportare  i
          parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita  o
          locazione, come  previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  il
          responsabile  dell'annuncio  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa non inferiore a 500 euro e non  superiore  a
          3000 euro.". 
              Si riportano gli articoli 47, 71 e 76 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
              "Art.  47.  Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'. 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
              "Art. 71. Modalita' dei controlli. 
              1.  Le  amministrazioni  procedenti  sono   tenute   ad
          effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
          casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita'  delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il
          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione
          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi." 
              "Art. 76. Norme penali. 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.".