Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Collegio del Garante 1. Con riferimento ai componenti del Collegio, sono pubblicati i seguenti documenti ed informazioni: a) gli atti relativi all'elezione parlamentare dei componenti e ai successivi adempimenti connessi all'insediamento del Collegio, con l'indicazione della durata dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) il compenso spettante; d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 153, comma 4, del Codice.