Art. 12 
 
 
Responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti
                              da reato 
 
  1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini
di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442,  444,
473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi  nel
loro interesse o a loro vantaggio da persone: 
    a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell'ente o di una sua unita'  organizzativa  dotata  di
autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano,  anche  di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
    b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
di cui alla lettera a). 
  2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore  del
reato non e' stato identificato o non e' imputabile. 
 
          Note all'art. 12: 
              Si trascrive il testo degli  articoli  440,  442,  444,
          473, 474, 515, 516, 517, 517-quater del codice penale: 
              "Art. 440. Adulterazione e contraffazione  di  sostanze
          alimentari. 
                Chiunque  corrompe  o  adultera  acque   o   sostanze
          destinate all'alimentazione,  prima  che  siano  attinte  o
          distribuite per  il  consumo,  rendendole  pericolose  alla
          salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci
          anni. 
                La stessa pena si applica a chi contraffa',  in  modo
          pericoloso  alla  salute  pubblica,   sostanze   alimentari
          destinate al commercio. 
                La  pena  e'   aumentata   se   sono   adulterate   o
          contraffatte sostanze medicinali." 
              "Art.   442.   Commercio   di    sostanze    alimentari
          contraffatte o adulterate. 
                Chiunque, senza essere concorso nei  reati  preveduti
          dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone
          in commercio, ovvero distribuisce  per  il  consumo  acque,
          sostanze  o  cose  che  sono  state  da  altri  avvelenate,
          corrotte, adulterate o  contraffatte,  in  modo  pericoloso
          alla salute pubblica, soggiace  alle  pene  rispettivamente
          stabilite nei detti articoli." 
              "Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive. 
                Chiunque detiene per il commercio, pone in  commercio
          ovvero  distribuisce  per  il  consumo  sostanze  destinate
          all'alimentazione,  non  contraffatte  ne'  adulterate,  ma
          pericolose  alla  salute  pubblica,  e'   punito   con   la
          reclusione da sei mesi a  tre  anni  e  con  la  multa  non
          inferiore a euro 51. 
                La pena e' diminuita  se  la  qualita'  nociva  delle
          sostanze  e'  nota  alla  persona  che  le  acquista  o  le
          riceve.". 
              "Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio
          segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. 
                Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo
          di proprieta' industriale, contraffa'  o  altera  marchi  o
          segni  distintivi,  nazionali   o   esteri,   di   prodotti
          industriali, ovvero chiunque, senza essere  concorso  nella
          contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
          contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 
                Soggiace alla pena della reclusione da uno a  quattro
          anni e della multa da euro 3.500  a  euro  35.000  chiunque
          contraffa'   o   altera   brevetti,   disegni   o   modelli
          industriali,  nazionali  o  esteri,  ovvero,  senza  essere
          concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
          brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 
                I delitti previsti dai commi  primo  e  secondo  sono
          punibili a condizione che siano state  osservate  le  norme
          delle leggi interne, dei  regolamenti  comunitari  e  delle
          convenzioni internazionali sulla  tutela  della  proprieta'
          intellettuale o industriale ". 
              "Art. 474. Introduzione  nello  Stato  e  commercio  di
          prodotti con segni falsi. 
                Fuori  dei  casi  di  concorso  nei  reati   previsti
          dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio  dello
          Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con
          marchi  o  altri  segni  distintivi,  nazionali  o  esteri,
          contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da  uno
          a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 
                Fuori dei  casi  di  concorso  nella  contraffazione,
          alterazione,  introduzione  nel  territorio  dello   Stato,
          chiunque detiene per la vendita, pone in  vendita  o  mette
          altrimenti in circolazione, al fine di trarne  profitto,  i
          prodotti di cui al primo comma e' punito con la  reclusione
          fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
                I delitti previsti dai commi  primo  e  secondo  sono
          punibili a condizione che siano state  osservate  le  norme
          delle leggi interne, dei  regolamenti  comunitari  e  delle
          convenzioni internazionali sulla  tutela  della  proprieta'
          intellettuale o industriale." 
              "Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio. 
                Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
          ovvero  in  uno  spaccio  aperto  al   pubblico,   consegna
          all'acquirente una cosa mobile  per  un'altra,  ovvero  una
          cosa  mobile,  per   origine,   provenienza,   qualita'   o
          quantita', diversa da  quella  dichiarata  o  pattuita,  e'
          punito, qualora il fatto  non  costituisca  un  piu'  grave
          delitto, con la reclusione fino a due anni o con  la  multa
          fino a euro 2.065. 
                Se si tratta di oggetti preziosi, la  pena  e'  della
          reclusione fino a tre anni o della multa  non  inferiore  a
          euro 103." 
              "Art. 516. Vendita di sostanze alimentari  non  genuine
          come genuine. 
                Chiunque  pone  in  vendita  o  mette  altrimenti  in
          commercio come genuine sostanze alimentari non  genuine  e'
          punito con la reclusione fino a sei mesi  o  con  la  multa
          fino a euro 1.032 ." 
              "Art. 517. Vendita di prodotti  industriali  con  segni
          mendaci. 
                Chiunque  pone  in  vendita  o  mette  altrimenti  in
          circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
          nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti  a
          indurre in inganno il compratore sull'origine,  provenienza
          o qualita' dell'opera o del  prodotto,  e'  punito,  se  il
          fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione  di
          legge, con la reclusione fino a due anni  e  con  la  multa
          fino             a              ventimila              euro
          http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5        &
          NOTXT=1 & KEY=05AC00003887+o+05AC00003885 & ." 
              "Art.   517-quater.   Contraffazione   di   indicazioni
          geografiche  o  denominazioni  di  origine   dei   prodotti
          agroalimentari. 
                Chiunque contraffa'  o  comunque  altera  indicazioni
          geografiche  o  denominazioni  di   origine   di   prodotti
          agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due  anni
          e con la multa fino a euro 20.000. 
                Alla stessa pena soggiace  chi,  al  fine  di  trarne
          profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
          la  vendita,  pone  in  vendita  con  offerta  diretta   ai
          consumatori o mette comunque  in  circolazione  i  medesimi
          prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 
                Si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli
          474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. 
                I delitti previsti dai commi  primo  e  secondo  sono
          punibili a condizione che siano state  osservate  le  norme
          delle leggi interne, dei  regolamenti  comunitari  e  delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  di  tutela  delle
          indicazioni geografiche e delle  denominazioni  di  origine
          dei prodotti agroalimentari.".