Art. 12 Certificazione delle imprese 1. Le imprese che intendono richiedere la certificazione ai sensi dell'articolo 10-sexies della legge devono disporre al momento della richiesta di un collegamento informatico con l'Autorita' nazionale - UAMA secondo le modalita' stabilite con direttive del Ministero degli affari esteri. 2. Le imprese che intendono richiedere la certificazione devono altresi' avere alle proprie dipendenze, al momento della richiesta, un dirigente responsabile dell'unita' competente per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento, della cui attivita' e' personalmente responsabile. 3. In attuazione dell'articolo 10-sexies della legge, l'istanza di certificazione di cui al comma 1 e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA e deve indicare: a) gli estremi di iscrizione nel registro; b) l'indicazione dell'ufficio informatico responsabile del collegamento di cui al comma 1; c) l'indicazione del nominativo del dirigente responsabile dell'unita' per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento di cui al comma 2; d) la descrizione dell'attivita' industriale svolta dall'azienda richiedente, con particolare riferimento alle attivita' di integrazione di sistemi o sottosistemi. All'istanza devono essere allegati: a) l'atto di nomina del dirigente di cui al comma 2; b) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni relative all'uso finale e all'esportazione dei componenti o dei prodotti ricevuti; c) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, a fornire, su richiesta dell'Autorita' nazionale - UAMA, le informazioni relative agli utilizzatori finali o all'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti; d) la relazione sul programma interno di conformita' o sul sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa, firmata dal rappresentante legale e controfirmata dal dirigente di cui al comma 2. Nella relazione sono descritte le risorse umane, tecniche e organizzative impiegate, l'organigramma della struttura preposta alla gestione delle esportazioni e dei trasferimenti intracomunitari, le procedure di controllo interno, le relative procedure di formazione del personale e tutte le altre disposizioni inerenti le esportazioni e i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento. 4. L'Autorita' nazionale - UAMA effettua le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza degli assetti organizzativi e di responsabilita' dell'azienda ai criteri della normativa comunitaria e ne comunica gli esiti alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri dell'Unione europea. 5. L'Autorita' nazionale - UAMA richiede al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese l'assenso di cui all'articolo 10-sexies, comma 3, della legge. Il Segretariato generale della difesa comunica l'assenso nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di comunicazioni entro tale termine, l'assenso s'intende acquisito. 6. L'Autorita' nazionale - UAMA, sentito il Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese con le modalita' di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza: a) rilascia l'attestato di certificazione, che deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 10-sexies, comma 4, della legge; b) rigetta l'istanza con provvedimento motivato; c) richiede l'integrazione dell'istanza se ritiene la documentazione incompleta. La richiesta di integrazione sospende il decorso del termine. 7. Il Ministro degli affari esteri trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco delle imprese nazionali certificate, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 5 della legge. 8. Le imprese certificate e i loro fornitori hanno l'obbligo di conservare i registri dei trasferimenti e la relativa documentazione commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri. 9. E' fatto comunque obbligo di comunicare attraverso il collegamento informatico di cui al comma 1 le informazioni relative alle singole spedizioni.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 10-sexies della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 10-sexies (Certificazione delle imprese). - 1. La certificazione stabilisce l'affidabilita' dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacita' di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento. 2. L'affidabilita' deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri: a) l'esperienza comprovata in attivita' inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza; b) l'attivita' industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunita', e in particolare la capacita' di integrazione di sistemi o sottosistemi; c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni; d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti; e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro; f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformita' o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilita' nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilita' dei trasferimenti e delle esportazioni. 3. Le imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. 4. Il certificato contiene le seguenti informazioni: a) l'autorita' competente che rilascia il certificato; b) il nome e l'indirizzo del destinatario; c) una dichiarazione di conformita' del destinatario ai criteri di cui al comma 2; d) la data di rilascio e la durata di validita' del certificato. 5. La certificazione ha una durata di tre anni. 6. Nei casi di cui all'art. 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 7. Il Ministero degli affari esteri puo' adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde piu' ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione. 8. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro. 9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.». - Il testo dell'art. 5 della citata n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione. 2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. 3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. 3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1.».