Art. 12 
 
                    Certificazione delle imprese 
 
  1. Le imprese che intendono richiedere la certificazione  ai  sensi
dell'articolo 10-sexies della legge devono disporre al momento  della
richiesta di un collegamento informatico con l'Autorita' nazionale  -
UAMA secondo le modalita' stabilite con direttive del Ministero degli
affari esteri. 
  2. Le imprese che intendono  richiedere  la  certificazione  devono
altresi' avere alle proprie dipendenze, al momento  della  richiesta,
un dirigente responsabile dell'unita' competente per i  trasferimenti
intracomunitari, le importazioni  e  le  esportazioni  dei  materiali
d'armamento, della cui attivita' e' personalmente responsabile. 
  3. In attuazione dell'articolo 10-sexies della legge, l'istanza  di
certificazione  di  cui  al  comma  1  e'  presentata   all'Autorita'
nazionale - UAMA e deve indicare: 
  a) gli estremi di iscrizione nel registro; 
  b)  l'indicazione   dell'ufficio   informatico   responsabile   del
collegamento di cui al comma 1; 
  c)  l'indicazione  del  nominativo   del   dirigente   responsabile
dell'unita' per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le
esportazioni dei materiali d'armamento di cui al comma 2; 
  d) la descrizione dell'attivita'  industriale  svolta  dall'azienda
richiedente,  con   particolare   riferimento   alle   attivita'   di
integrazione di sistemi o sottosistemi. 
  All'istanza devono essere allegati: 
  a) l'atto di nomina del dirigente di cui al comma 2; 
  b) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto  dal  dirigente  di
cui al comma 2, ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare
e far rispettare  tutte  le  condizioni  relative  all'uso  finale  e
all'esportazione dei componenti o dei prodotti ricevuti; 
  c) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto  dal  dirigente  di
cui al comma 2, a fornire, su richiesta  dell'Autorita'  nazionale  -
UAMA, le informazioni relative agli utilizzatori finali o all'impiego
finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti; 
  d) la relazione sul programma interno di conformita' o sul  sistema
di gestione dei trasferimenti e  delle  esportazioni  messo  in  atto
nell'impresa, firmata dal rappresentante legale e  controfirmata  dal
dirigente di cui al  comma  2.  Nella  relazione  sono  descritte  le
risorse umane, tecniche  e  organizzative  impiegate,  l'organigramma
della struttura preposta  alla  gestione  delle  esportazioni  e  dei
trasferimenti intracomunitari, le procedure di controllo interno,  le
relative procedure di formazione  del  personale  e  tutte  le  altre
disposizioni   inerenti   le   esportazioni   e    i    trasferimenti
intracomunitari di materiali d'armamento. 
  4. L'Autorita' nazionale - UAMA effettua le verifiche necessarie ad
accertare  la  rispondenza   degli   assetti   organizzativi   e   di
responsabilita' dell'azienda ai criteri della normativa comunitaria e
ne comunica gli esiti alla Commissione europea, al Parlamento europeo
e agli altri Stati membri dell'Unione europea. 
  5. L'Autorita' nazionale - UAMA richiede al  Segretariato  generale
della  difesa  -  Servizio  del  registro  nazionale  delle   imprese
l'assenso di cui all'articolo 10-sexies, comma  3,  della  legge.  Il
Segretariato generale della difesa comunica l'assenso nel termine  di
quindici giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.  In  assenza  di
comunicazioni entro tale termine, l'assenso s'intende acquisito. 
  6. L'Autorita' nazionale - UAMA, sentito il  Segretariato  generale
della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese  con  le
modalita' di cui al comma 5,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza: 
  a) rilascia l'attestato di certificazione, che deve contenere tutte
le indicazioni di cui all'articolo 10-sexies, comma 4, della legge; 
  b) rigetta l'istanza con provvedimento motivato; 
  c)   richiede   l'integrazione   dell'istanza   se    ritiene    la
documentazione incompleta. La richiesta di integrazione  sospende  il
decorso del termine. 
  7. Il Ministro degli affari  esteri  trasmette  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri l'elenco delle imprese nazionali  certificate,
ai fini della presentazione al  Parlamento  della  relazione  di  cui
all'articolo 5 della legge. 
  8. Le imprese certificate e i loro  fornitori  hanno  l'obbligo  di
conservare i registri dei trasferimenti e la relativa  documentazione
commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero  degli  affari
esteri. 
  9.  E'  fatto  comunque  obbligo  di   comunicare   attraverso   il
collegamento informatico di cui al comma 1 le  informazioni  relative
alle singole spedizioni. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 10-sexies della  citata  legge  n.
          185 del 1990 e' il seguente: 
              «Art. 10-sexies (Certificazione delle imprese). - 1. La
          certificazione  stabilisce   l'affidabilita'   dell'impresa
          destinataria, in particolare per  quanto  concerne  la  sua
          capacita' di rispettare le restrizioni all'esportazione dei
          materiali di armamento ricevuti da un  altro  Stato  membro
          usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento. 
              2. L'affidabilita' deve essere valutata sulla base  dei
          seguenti criteri: 
              a) l'esperienza comprovata  in  attivita'  inerenti  la
          difesa,  tenendo  conto  in  particolare  del  livello   di
          osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione,
          di   eventuali   decisioni    giudiziarie    in    materia,
          dell'autorizzazione  a  produrre   o   a   commercializzare
          materiali  di  armamento  e   dell'impiego   di   personale
          dirigente con esperienza; 
              b) l'attivita' industriale pertinente nel  settore  dei
          materiali di armamento all'interno della  Comunita',  e  in
          particolare la  capacita'  di  integrazione  di  sistemi  o
          sottosistemi; 
              c) la nomina di un  dirigente  di  alto  livello  quale
          soggetto esclusivamente e  personalmente  responsabile  dei
          trasferimenti e delle esportazioni; 
              d) l'impegno  scritto  dell'impresa,  sottoscritto  dal
          dirigente di cui alla lettera  c),  di  adottare  tutte  le
          misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte  le
          condizioni  particolari  relative  all'utilizzo  finale   e
          all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei  prodotti
          ricevuti; 
              e) l'impegno  scritto  dell'impresa,  sottoscritto  dal
          dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la  dovuta
          diligenza all'ente che rilascia la certificazione,  su  sua
          richiesta, informazioni dettagliate circa gli  utilizzatori
          finali o l'impiego finale di tutti  i  prodotti  esportati,
          trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una
          autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro; 
              f) la descrizione, controfirmata dal dirigente  di  cui
          alla lettera c), del programma interno di conformita' o del
          sistema di gestione dei trasferimenti e delle  esportazioni
          messo in atto nell'impresa.  Tale  descrizione  precisa  le
          risorse organizzative,  umane  e  tecniche  destinate  alla
          gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la  catena
          delle  responsabilita'  nella  struttura  dell'impresa,  le
          procedure   di   controllo   interno,    le    misure    di
          sensibilizzazione  e  di  formazione  del   personale,   le
          disposizioni in fatto di sicurezza  fisica  e  tecnica,  la
          tenuta dei registri e la tracciabilita' dei trasferimenti e
          delle esportazioni. 
              3. Le imprese iscritte al registro di  cui  all'art.  3
          richiedono la  certificazione  al  Ministero  degli  affari
          esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA,  d'intesa  con  il
          Ministero della difesa, nel termine di  trenta  giorni  dal
          ricevimento dell'istanza. 
              4. Il certificato contiene le seguenti informazioni: 
              a) l'autorita' competente che rilascia il certificato; 
              b) il nome e l'indirizzo del destinatario; 
              c) una dichiarazione di conformita' del destinatario ai
          criteri di cui al comma 2; 
              d) la data di rilascio e la  durata  di  validita'  del
          certificato. 
              5. La certificazione ha una durata di tre anni. 
              6. Nei casi  di  cui  all'art.  10-quater,  le  imprese
          iscritte al  registro  di  cui  all'art.  3  richiedono  la
          certificazione al Ministero degli  affari  esteri,  che  la
          rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il  Ministero  della
          difesa,  nel  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento
          dell'istanza, secondo i criteri  di  cui  al  comma  2  del
          presente articolo. 
              7. Il Ministero degli affari esteri  puo'  adottare  le
          opportune misure, che possono consistere anche nella revoca
          del certificato, d'intesa con il  Ministero  della  difesa,
          qualora  sia  constatato  che  l'impresa  titolare  di   un
          certificato non risponde piu' ai criteri di cui al comma  2
          e alle condizioni previste  dal  certificato.  In  caso  di
          revoca,  il  Ministero  degli  affari  esteri  informa   la
          commissione europea e gli altri Stati membri della  propria
          decisione. 
              8. E' riconosciuta la  validita'  delle  certificazioni
          rilasciate da altro Stato membro. 
              9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna
          regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e
          lo comunica alla commissione europea, al Parlamento europeo
          e agli altri Stati membri.». 
              - Il testo dell'art. 5 della citata n. 185 del 1990  e'
          il seguente: 
              «Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1.  Il  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  invia  al   Parlamento   una
          relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine  alle
          operazioni  autorizzate  e  svolte  entro  il  31  dicembre
          dell'anno precedente, anche con  riguardo  alle  operazioni
          svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito
          di  concessione  di  licenza  globale   di   progetto,   di
          autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione
          generale  o  in  relazione   ad   esse,   fermo   l'obbligo
          governativo di  riferire  analiticamente  alle  commissioni
          parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta
          giorni dalla sua trasmissione. 
              2. I Ministri degli affari esteri,  dell'interno  della
          difesa, delle  finanze,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  delle  partecipazioni  statali   e   del
          commercio  con   l'estero,   per   quanto   di   rispettiva
          competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di  cui
          alla  presente  legge  al  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri il quale allega tali relazioni alla  relazione  al
          Parlamento di cui al comma 1. 
              3. La relazione di cui  al  comma  1  dovra'  contenere
          indicazioni analitiche  -  per  tipi,  quantita'  e  valori
          monetari  -  degli  oggetti   concernenti   le   operazioni
          contrattualmente  definite   indicandone   gli   stati   di
          avanzamento  annuali  sulle  esportazioni,  importazioni  e
          transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni  di
          servizi  oggetto  dei  controlli  e  delle   autorizzazioni
          previste  dalla  presente  legge.   La   relazione   dovra'
          contenere  inoltre  la  lista  dei  Paesi  indicati   nelle
          autorizzazioni definitive,  l'elenco  delle  revoche  delle
          autorizzazioni stesse  per  violazione  della  clausola  di
          destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1  e
          15  nonche'  l'elenco  delle  iscrizioni,   sospensioni   o
          cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3.  La
          relazione dovra' contenere infine  l'elenco  dei  programmi
          sottoposti a licenza globale di progetto con  l'indicazione
          dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le
          autorizzazioni  concesse  dai  Paesi  partner  relative   a
          programmi a partecipazione italiana e sottoposti al  regime
          della licenza globale di progetto. 
              3-bis. I titolari di licenza globale di progetto  e  di
          autorizzazione  globale   e   generale   di   trasferimento
          forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una
          relazione analitica sulle attivita'  espletate  sulla  base
          della licenza ottenuta, corredata  dai  dati  su  tutte  le
          operazioni  effettuate.  Tale   documentazione   e'   parte
          integrante della relazione di cui al comma 1.».