Art. 12 
 
 
                      Rapporti con il pubblico 
 
  1. Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere
attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione,   salvo
diverse disposizioni  di  servizio,  anche  in  considerazione  della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza,
cortesia e disponibilita' e, nel rispondere  alla  corrispondenza,  a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella
maniera  piu'  completa  e  accurata  possibile.  Qualora   non   sia
competente  per  posizione  rivestita  o   per   materia,   indirizza
l'interessato al funzionario  o  ufficio  competente  della  medesima
amministrazione. Il dipendente, fatte  salve  le  norme  sul  segreto
d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali
ha la  responsabilita'  od  il  coordinamento.  Nelle  operazioni  da
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente  rispetta,
salvo diverse esigenze di servizio  o  diverso  ordine  di  priorita'
stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  e  non  rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai
loro reclami. 
  2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni   e   diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene
da    dichiarazioni     pubbliche     offensive     nei     confronti
dell'amministrazione. 
  3.  Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita'  lavorativa  in
un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il  rispetto
degli   standard    di    qualita'    e    di    quantita'    fissati
dall'amministrazione anche  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Il
dipendente opera al fine di assicurare la continuita'  del  servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra  i  diversi  erogatori  e  di
fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio
e sui livelli di qualita'. 
  4. Il  dipendente  non  assume  impegni  ne'  anticipa  l'esito  di
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori
dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti
od operazioni amministrative, in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in  materia  di
accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilita'  di
avvalersi anche  dell'Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico.
Rilascia copie ed  estratti  di  atti  o  documenti  secondo  la  sua
competenza, con le modalita' stabilite  dalle  norme  in  materia  di
accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 
  5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio  e  la  normativa  in
materia di tutela e trattamento dei dati  personali  e,  qualora  sia
richiesto oralmente di  fornire  informazioni,  atti,  documenti  non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o  dalle  disposizioni  in
materia di dati personali, informa  il  richiedente  dei  motivi  che
ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere  in  merito  alla  richiesta  cura,   sulla   base   delle
disposizioni interne,  che  la  stessa  venga  inoltrata  all'ufficio
competente della medesima amministrazione.